Direttore dei lavori e progettista: chi risponde del vizio e come si dimostra
Progettista e direttore dei lavori rispondono di errori diversi: uno di ciò che è disegnato, l'altro di ciò che è eseguito. La pagina aiuta a distinguere i due perimetri con criteri tecnici verificabili. Se dovete attribuire un vizio, iniziamo dai documenti che avete.

Del vizio risponde, in linea di principio, chi aveva l'incarico di evitarlo e non lo ha fatto: il progettista se il realizzato coincide con un disegno che non regge, l'appaltatore se il disegno era corretto e non è stato rispettato, il direttore dei lavori se la difformità era visibile in una fase che doveva controllare o se il suo incarico comprendeva la verifica del progetto. La responsabilità del direttore dei lavori e del progettista non si legge quindi nel difetto, ma in tre gruppi di documenti: le lettere d'incarico, gli elaborati e le nomine depositate per strutture e impianti, il confronto fra disegnato e realizzato nei saggi. La qualificazione giuridica (obbligazione di mezzi, artt. 2055 e 1669 c.c.) spetta al difensore; qui si spiega che cosa il consulente legge, misura e documenta, in aggiunta alle prove sull'operato della direzione lavori trattate nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente nei vizi dell'appalto.
- Due incarichi, due obbligazioni: la responsabilità del progettista e quella del direttore dei lavori
- La lettera d'incarico: il perimetro che decide chi risponde
- Il direttore dei lavori davanti a un progetto altrui: due orientamenti, una domanda tecnica
- Strutture: progettista, direttore dei lavori e collaudatore, «ciascuno per la parte di sua competenza»
- Impianti: il progetto del DM 37/2008, la dichiarazione di conformità e il direttore dei lavori specialistico
- Errore di progetto o errore di esecuzione: l'albero decisionale del consulente
- Solidarietà e regresso: perché la relazione deve separare i danni per causa e per soggetto
- Art. 1669 c.c.: rovina e gravi difetti, anche per progettista e direttore dei lavori
- Il dossier degli incarichi: la checklist del consulente
- Errori che fanno perdere la causa tecnica
- Fonti e riferimenti
Due incarichi, due obbligazioni: la responsabilità del progettista e quella del direttore dei lavori
Progettista e direttore dei lavori sono prestatori d'opera intellettuale (artt. 2229 e 2230 c.c.): possono valersi di ausiliari «sotto la propria direzione e responsabilità» (art. 2232), devono una diligenza valutata «con riguardo alla natura dell'attività esercitata» (art. 1176, c. 2) e, per i problemi tecnici di speciale difficoltà, rispondono solo per dolo o colpa grave (art. 2236). La Cassazione qualifica quella del direttore dei lavori come obbligazione di mezzi, da valutare però «alla stregua della diligentia quam in concreto» (Cass. civ., Sez. II, ord. 14 marzo 2019, n. 7336; Cass. civ., Sez. II, ord. 4 novembre 2025, n. 29167). Mezzi o risultato, e quando operi l'art. 2236, lo stabilisce il difensore.
La traduzione tecnica: «in concreto» vuol dire che la diligenza si misura sull'incarico ricevuto, sulle competenze dichiarate e sulla complessità dell'opera, quindi il primo documento da leggere è il contratto, non il difetto. Le due prestazioni lasciano tracce diverse: il progettista promette elaborati che, eseguiti come disegnati, funzionano (tavole, calcoli, firme, date di deposito); il direttore dei lavori promette la verifica dell'esecuzione nelle fasi in cui è possibile vederla (verbali, ordini di servizio, fotografie). I suoi compiti sono nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente; qui interessa il confine fra i due incarichi.
La lettera d'incarico: il perimetro che decide chi risponde
Nessuna delle norme lette per questo articolo dice che il direttore dei lavori «architettonico» risponde anche delle strutture o degli impianti: lo dice, o non lo dice, la lettera d'incarico, clausola per clausola. La tabella è uno strumento di lavoro, non una classificazione giuridica.
| Clausola dell'incarico | Che cosa fissa | Che cosa prova nel riparto |
|---|---|---|
| Oggetto: direzione «architettonica», «strutturale», «degli impianti», «generale» | La materia di cui il professionista risponde | Un vizio fuori perimetro chiama un altro soggetto; se l'oggetto è generico, il perimetro si ricostruisce da depositi e nomine |
| Verifica del progetto redatto da altri | Se doveva controllare anche fattibilità ed esattezza del progetto | È l'incarico «espresso» che, per Cass. 18285/2016, estende la responsabilità ai vizi progettuali |
| Specialisti nominati dal committente (strutture, impianti, acustica) | Chi risponde delle materie specialistiche | Nomina, parcella e firma sugli elaborati spostano la materia sullo specialista; se mancano, conta il contratto del direttore generale |
| Modalità della sorveglianza: visite periodiche, presenza nelle fasi critiche | Che cosa era esigibile e quando | Quali fasi doveva vedere; giornale, verbali e foto dicono se le ha viste |
| Compensi distinti per incarico; firma degli elaborati | La separazione degli incarichi e la paternità di ogni disegno | Fatture e firme confermano chi era incaricato di che cosa, qualunque cosa dica il cartello di cantiere |
Se la lettera manca, il perimetro si ricostruisce da fatture, PEC, cartello di cantiere e atti depositati, e la relazione dichiara che è un'inferenza. Chi nomina chi nel cantiere e quale documento fissa ciascun ruolo è nella mappa su direttore dei lavori, direttore di cantiere e coordinatore per la sicurezza.
Il direttore dei lavori davanti a un progetto altrui: due orientamenti, una domanda tecnica
Risponde anche degli errori di un progetto che non ha redatto? La giurisprudenza letta per questo articolo dà due risposte.
Orientamento «conformità». Per Cass. civ., Sez. II, 19 settembre 2016, n. 18285 il direttore dei lavori vigila «affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica», senza che ne derivi la sua corresponsabilità «per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali», salvo che sia stato «espressamente incaricato» di verificare fattibilità ed esattezza tecnica del progetto. Una cosa è vigilare sull'esecuzione, altra è rilevare le carenze del progetto stesso.
Orientamento «attivarsi». Per Cass. civ., Sez. III, ord. 27 settembre 2018, n. 23174 l'obbligo di impedire l'evento dannoso grava anche su chi dirige i lavori, tenuto, «in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio», a «eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici»: nel caso, una frana in uno scavo con relazione geologica priva della verifica di stabilità del pendio, carenza «non rilevata dalla direzione lavori». La formula è ripresa da un precedente sull'appaltatore che cumuli anche progettazione e direzione (Cass. 12995/2006), per il quale l'obbligo è «ancora più rigoroso», e applicata ai direttori dei lavori strutturali. Nel merito, Trib. Reggio Emilia, 27 giugno 2014, n. 988 è andato oltre: controllo dell'esecuzione anche «con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali».
Le due linee condividono una regola: accertare la conformità, adottare «tutti i necessari accorgimenti tecnici» e, in difetto, riferirne al committente (Cass. 7336/2019; Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 1004, nella massima riportata dalla rassegna ANCE del 2021). Quale orientamento applicare è scelta del difensore. Il consulente risponde a tre domande, ciascuna con un documento:
- La carenza era leggibile negli elaborati prima dell'esecuzione, e con quale competenza? Una stratigrafia sbagliata la legge chiunque diriga un cantiere, un'armatura sottodimensionata no. Prova: gli elaborati datati consegnati al direttore dei lavori.
- Si è manifestata in cantiere come segnale visibile? Terreno diverso dalla relazione geologica, acqua nello scavo, quote incompatibili: le «situazioni rivelatrici» della Corte. Prova: giornale dei lavori, verbali, fotografie datate.
- Aveva l'incarico di verificare il progetto? Prova: la lettera d'incarico, o le fatture se manca.
Tre risposte negative lasciano, sul piano tecnico, il vizio nella colonna del progetto; una risposta positiva apre anche la colonna della vigilanza, che si affianca all'errore di progetto senza sostituirlo. Che cosa fare quando progetto o esecuzione non reggono è nell'articolo su ordini di servizio, dissenso e recesso del direttore dei lavori.
Strutture: progettista, direttore dei lavori e collaudatore, «ciascuno per la parte di sua competenza»
Per le opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e a struttura metallica il riparto è scritto nel Testo unico dell'edilizia, e ogni adempimento produce un documento con un nome sopra. «Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate» (DPR 380/2001, art. 64, c. 4); «il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera» (c. 5); progetto e direzione spettano a tecnici abilitati «nei limiti delle proprie competenze» (c. 2 e 3).
La denuncia dei lavori (art. 65) fissa gli incarichi: la presenta il costruttore allo sportello unico prima dell'inizio, con i nomi di committente, progettista delle strutture, direttore dei lavori e costruttore, il progetto firmato dal progettista e la relazione illustrativa firmata da progettista e direttore dei lavori; la ricevuta vale come attestazione di deposito. A struttura ultimata il direttore dei lavori deposita entro sessanta giorni la relazione con i certificati delle prove sui materiali e la consegna al collaudatore, un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni «che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera» (art. 67); per riparazioni e interventi locali basta la «dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori» (c. 8-bis).
Davanti a un difetto strutturale la denuncia è la prima cosa da aprire: se il direttore dei lavori che vi compare è diverso da chi dirigeva le opere architettoniche, la «parte di competenza» è già separata da un atto depositato; se è la stessa persona, ha assunto entrambi i ruoli. Denuncia mancante o successiva ai getti è un dato autonomo dal difetto, da scrivere con la sua data.
Impianti: il progetto del DM 37/2008, la dichiarazione di conformità e il direttore dei lavori specialistico

Gli impianti seguono il DM 22 gennaio 2008, n. 37. Per installazione, trasformazione e ampliamento «è redatto un progetto» (art. 5, c. 1); sopra certe soglie lo redige un professionista iscritto all'albo, per gli impianti elettrici tutte le utenze condominiali, le unità abitative con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 mq e gli altri casi del c. 2; sotto le soglie può redigerlo, «in alternativa», il responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 5, c. 1; art. 7, c. 2). Nei casi del c. 2 il progetto si deposita allo sportello unico (c. 6) e si integra con le varianti eseguite (c. 5). Le imprese realizzano gli impianti a regola dell'arte «e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi» (art. 6, c. 1); al termine, «previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente», rilasciano la dichiarazione di conformità, di cui fanno parte integrante relazione sui materiali e progetto (art. 7, c. 1). Il decreto, letto per intero (artt. 1-15, compreso l'art. 5-bis introdotto dal DM 192/2022), non nomina mai un «direttore dei lavori» degli impianti: la nomina di un direttore specialistico è quindi una scelta contrattuale del committente, non un obbligo del decreto.
Se il committente non ha nominato uno specialista, il consulente accerta se le carenze erano visibili prima della chiusura delle tracce e del montaggio del quadro; se l'incarico del direttore dei lavori generale copra l'impianto lo dice il contratto (il caso dell'impianto elettrico è nelle domande frequenti).
| Opera | Documento | Chi lo firma | Che cosa prova sull'incarico |
|---|---|---|---|
| Strutture | Denuncia dei lavori con progetto e relazione illustrativa (art. 65 DPR 380/2001), allo sportello unico | Costruttore; progettista; progettista e direttore dei lavori | I nomi di progettista delle strutture, direttore dei lavori e costruttore, prima dell'inizio |
| Strutture | Relazione a struttura ultimata; nomina del collaudatore e certificato, o dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67) | Direttore dei lavori; collaudatore | Chi ha controllato i materiali e chi ha verificato la struttura |
| Impianti | Progetto e varianti (art. 5 DM 37/2008), allo sportello unico nei casi del c. 2 o allegato alla dichiarazione di conformità | Professionista sopra soglia; responsabile tecnico dell'installatore sotto soglia | Chi ha progettato l'impianto e se l'incarico era professionale o dell'impresa |
| Impianti | Dichiarazione di conformità con allegati (art. 7), al committente; nomina dello specialista (contratto, parcella, PEC) | Impresa installatrice; committente e specialista | Regola dell'arte dichiarata dall'installatore, non verifica di terzi; se la materia era affidata a uno specialista |
| Acustica | Relazione previsionale e collaudo acustico, quando richiesti | Tecnico competente in acustica | Se la materia aveva un incaricato distinto |
Errore di progetto o errore di esecuzione: l'albero decisionale del consulente
Con gli incarichi ricostruiti, il vizio si attribuisce con tre quesiti in sequenza, per ogni difetto accertato e non per l'opera intera.
Primo: il realizzato coincide con il disegnato? Si risponde con il saggio. Se coincidono e il dettaglio non funziona, si chiede se il disegno era conforme a norma tecnica, istruzioni del produttore e regola dell'arte: se non lo era, l'errore è di progetto e la posizione è del progettista di quella parte. Se non coincidono, e non esiste una variante documentata, l'errore è di esecuzione e la posizione è dell'appaltatore. Il metodo dei saggi e l'incrocio delle date sono nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente, le coppie di ipotesi da confrontare nella pagina su vizi e difetti costruttivi.
Secondo: chi poteva vederlo, e quando? In entrambi i rami la carenza aveva una fase in cui era visibile: negli elaborati, a casseri aperti, prima della chiusura di una traccia o della posa di un pavimento. Se il direttore dei lavori doveva controllare quella fase, per contratto o per natura della lavorazione, e non ne esiste traccia, si apre la colonna della vigilanza; se non era visibile con un controllo ordinario, la colonna resta vuota e la relazione lo scrive.
Terzo: di chi era la competenza? Se l'elemento è strutturale, impiantistico o acustico e il committente ha nominato uno specialista, la posizione è dello specialista; altrimenti si torna al contratto del direttore dei lavori generale, e se risponda in solido lo qualifica il difensore. Quando più cause concorrono allo stesso difetto, il ragionamento è nell'articolo sul nesso causale tecnico. Se i luoghi stanno per cambiare, il confronto va fissato prima con un accertamento tecnico preventivo o con un rilievo documentato: il ripristino cancella la risposta al primo quesito.
Solidarietà e regresso: perché la relazione deve separare i danni per causa e per soggetto
«Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno»; chi ha risarcito «ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate»; nel dubbio «le singole colpe si presumono uguali» (art. 2055, c. 1-3, c.c.). Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143) hanno precisato che basta l'imputabilità del fatto dannoso a più persone «ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale)», fermo l'accertamento del nesso di causalità «caso per caso».
Due limiti interessano il tecnico più della regola: la solidarietà non si estende ai danni arrecati da un inadempimento dell'appaltatore al quale il direttore dei lavori e progettista «non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso» (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 28 gennaio 2021, n. 1842); il progettista risponde dei costi del progetto errato e dei danni che ne derivano, «ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte» (Cass. civ., Sez. III, ord. 21 giugno 2018, n. 16323, nella massima riportata dalla rassegna ANCE del 2021). Riparto e regresso sono del difensore, ma la base è tecnica: la relazione si compila per difetto, non per opera, perché una «cattiva direzione lavori» indistinta non dice chi ha concorso a che cosa. La tabella mostra lo schema su casi astratti; i soggetti sono ipotesi di lavoro, non attribuzioni.
| Difetto accertato (astratto) | Causa tecnica | Soggetti che possono aver concorso | Prova |
|---|---|---|---|
| Infiltrazioni su copertura piana | Pendenza di progetto inferiore alla scheda del produttore; risvolti non eseguiti come da particolare | Progettista (pendenza); appaltatore (risvolti); direttore dei lavori se i risvolti erano visibili prima della pavimentazione | Tavola e scheda tecnica; saggio sul risvolto; foto prima della posa; verbali di quella fase |
| Copriferro insufficiente su pilastri | Distanziatori mancanti: realizzato difforme dal progetto | Appaltatore; direttore dei lavori delle strutture se era visibile a casseri aperti e manca il verbale delle armature | Pacometro e saggio; verbale armature o sua assenza; denuncia art. 65 |
| Fessurazione dei tramezzi per deformazione del solaio | Solaio dimensionato al limite: realizzato conforme al calcolo | Progettista delle strutture; direttore dei lavori solo se aveva l'incarico di verifica del progetto o il segnale era visibile in cantiere | Relazione di calcolo; misura della freccia; tavole depositate; lettera d'incarico |
Art. 1669 c.c.: rovina e gravi difetti, anche per progettista e direttore dei lavori
Per edifici e altre cose immobili destinate a lunga durata, se «nel corso di dieci anni dal compimento» l'opera «per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti», l'appaltatore risponde verso il committente e i suoi aventi causa, «purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta»; il diritto si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669 c.c.). La norma nomina l'appaltatore, ma la Cassazione la legge come «una sorta di responsabilità extracontrattuale» in cui possono incorrere, in concorso con lui, i soggetti che hanno contribuito ai vizi «per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori)» (Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700). Una pronuncia recente, letta in commento, ha ritenuto gravi difetti infiltrazioni diffuse e persistenti in autorimesse interrate, anche con opera utilizzabile, perché compromettevano la funzionalità, con responsabilità solidale dell'impresa e del progettista, che era anche direttore dei lavori (Cass. civ., Sez. II, ord. 29 gennaio 2026, n. 1996).
Sul piano tecnico la relazione documenta tre cose. La gravità: estensione, persistenza nelle stagioni, misure di umidità o di deformazione, ripetizione dopo interventi provvisori. Le date di compimento (fine lavori, consegna, collaudo, ultima fattura), scoperta (prima segnalazione scritta, fotografie datate) e denuncia: decadenza e prescrizione sono del difensore, ma senza date fissate dal tecnico non si calcolano. Gli aventi causa: chi ha acquistato dopo il compimento non ha lettere d'incarico e denunce, e il dossier si ricostruisce dagli atti depositati.
Il dossier degli incarichi: la checklist del consulente

I documenti di cantiere (giornale, ordini di servizio, SAL, foto) sono nella checklist dell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente, gli atti di strutture e impianti nella tabella qui sopra; restano gli atti che fissano gli incarichi.
- Contratto e lettera d'incarico del direttore dei lavori: oggetto, clausola di verifica del progetto, modalità della sorveglianza.
- Incarico del progettista (architettonico, strutturale, impianti, acustica): chi ha progettato che cosa.
- Nomine dei direttori dei lavori specialistici (contratti, parcelle, PEC): se la materia era affidata a un terzo.
- Denuncia delle opere strutturali con attestazione di deposito, progetto degli impianti, dichiarazione di conformità: i nomi, le firme e le date depositate.
- Varianti denunciate (art. 65, c. 5, DPR 380/2001; art. 5, c. 5, DM 37/2008): se l'eseguito è stato progettato o solo costruito.
- Cartello di cantiere, notifica preliminare, fatture e PEC: indizi sui ruoli, da leggere insieme ai contratti (la mappa completa è nell'articolo sui ruoli del cantiere).
Ogni voce assente si annota come tale: un incarico non documentato non è un incarico inesistente, ma un dato che il difensore dovrà provare altrimenti.
Errori che fanno perdere la causa tecnica
Cinque errori ricorrenti, con la stessa radice: attribuire prima di aver letto gli incarichi.
Attribuire al direttore dei lavori l'errore di progetto senza aver letto l'incarico. La clausola di verifica c'è o non c'è; senza, va provato che la carenza era leggibile o visibile.
Scambiare la dichiarazione di conformità per un collaudo. Attesta le verifiche dell'installatore, non un controllo di terzi.
Fondere i difetti in un'unica «cattiva direzione lavori». Impedisce di separare i danni per causa e per soggetto, cioè di limitare la solidarietà e calcolare il regresso.
Datare male compimento e scoperta. Ai fini dell'art. 1669 le date si prendono da documenti, non da ricordi.
Dimenticare lo specialista nominato dal committente. Una nomina strutturale o impiantistica restringe il perimetro del direttore dei lavori generale; la relazione che la ignora è facile da contestare.
Se la consulenza d'ufficio attribuisce il vizio a un solo soggetto senza aver letto gli incarichi, la revisione segue i criteri di come contestare una CTU; il quesito, se ancora da scrivere, va formulato in termini di incarico, leggibilità della carenza e fase (quesito tecnico per la CTU). La contestazione al Comune ex art. 29 DPR 380/2001 è un profilo diverso, trattato in direttore dei lavori e abuso edilizio.
Ingegneria Forense TOP lavora sui vizi dell'appalto con il Metodo TOP, prima le evidenze e poi le conclusioni con il loro grado di certezza, insieme al difensore (pagina per gli studi legali). Se difendi un committente, un direttore dei lavori, un progettista o un'impresa e devi capire chi era incaricato di che cosa, inviaci una sintesi del caso e i documenti disponibili: Sottoponi un caso. Il confronto fra l'eseguito e il progetto è seguito dall'Arch. Paola Segattini; le operazioni peritali dall'Ing. Fabrizio Salamano, iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Ivrea.
Fonti e riferimenti
- Codice civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262, testo vigente (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
- Codice civile, art. 1176, Diligenza nell'adempimento: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art1176.html
- Codice civile, art. 1669, Rovina e difetti di cose immobili: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-vii/art1669.html
- Codice civile, art. 2055, Responsabilità solidale: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2055.html
- Codice civile, artt. 2229, 2230, 2232 e 2236, Professioni intellettuali: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-iii/capo-ii/art2229.html; https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-iii/capo-ii/art2236.html
- DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico dell'edilizia, art. 64, Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art64
- DPR 380/2001, art. 65, Denuncia dei lavori e relazione a struttura ultimata: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art65
- DPR 380/2001, art. 67, Collaudo statico: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art67
- DM Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, art. 5, Progettazione degli impianti: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37~art5; art. 7, Dichiarazione di conformità: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37~art7; testo integrale (Bosetti & Gatti): https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm
- Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143, principio di diritto riportato nella nota di S. Macioci e A. Molinaro, Rivista Pactum, 2022 (PDF): https://rivistapactum.it/app/uploads/2022/08/NOTA-Cass.-13143_2022-MACIOCI-MOLINARO.pdf
- Cass. civ., Sez. II, 19 settembre 2016, n. 18285, testo riprodotto in A. Greco, «Il direttore dei lavori è responsabile degli errori del progetto?», La Legge per Tutti, 26 dicembre 2016: https://www.laleggepertutti.it/144277_il-direttore-dei-lavori-e-responsabile-degli-errori-del-progetto
- Cass. civ., Sez. III, ord. 27 settembre 2018, n. 23174, testo su ambientediritto.it: https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez-3-27-09-2018-ordinanza-n-23174/
- Cass. civ., Sez. II, ord. 4 novembre 2025, n. 29167, testo su ambientediritto.it: https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez-2-4-novembre-2025-ordinanza-n-29167/
- Cass. civ., Sez. II, ord. 14 marzo 2019, n. 7336, testo su ambientediritto.it: https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez-2-14-03-2019-ordinanza-n-7336/
- Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 28 gennaio 2021, n. 1842, testo su sentenze.laleggepertutti.it: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-1842-del-28-01-2021
- Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700, massima su foroeuropeo.it; Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 1004; Cass. civ., Sez. III, ord. 21 giugno 2018, n. 16323: massime in ANCE AIES, «Appaltatore, direttore lavori, progettista, committente: i profili di responsabilità nell'appalto. Rassegna di giurisprudenza», 14 giugno 2021 (PDF): https://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2021/06/Rassegna-giurisprudenza_giugno2021.pdf
- Trib. Reggio Emilia, 27 giugno 2014, n. 988, commento su Ingenio, 22 agosto 2014: https://www.ingenio-web.it/articoli/direttore-lavori-responsabile-per-i-difetti-derivanti-da-errori-progettuali/
- Cass. civ., Sez. II, ord. 29 gennaio 2026, n. 1996, commento su LavoriPubblici, 6 febbraio 2026 (testo integrale non consultato; concordanti Ingenio, A. Capone, e Altalex, 19 febbraio 2026): https://www.lavoripubblici.it/news/responsabilita-direttore-lavori-progettista-gravi-difetti-cassazione-1996-2026-37367
- Spunto di partenza: seminario «La direzione dei lavori: ruolo, compiti e responsabilità del direttore dei lavori», Fondazione per la Formazione Forense di Firenze, Collegio Geometri Firenze, AIGA Firenze, 5 dicembre 2023 (fonte secondaria, nessun dato citato dal video): https://www.youtube.com/watch?v=2PD8pwrbGs4
Domande frequenti
Il direttore dei lavori risponde degli errori di un progetto redatto da un altro professionista?
Dipende dall'incarico e dall'orientamento seguito. Una linea della Cassazione (Sez. II, n. 18285/2016) tiene distinto il vigilare sulla conformità dal sindacare il progetto, salvo che il direttore dei lavori sia stato «espressamente incaricato» di verificarne fattibilità ed esattezza; un'altra (Sez. III, ord. n. 23174/2018) gli chiede di attivarsi davanti a situazioni che rivelano un rischio. Sul piano tecnico contano tre fatti: che cosa dice la lettera d'incarico, se la carenza era leggibile negli elaborati e se si è manifestata in cantiere.
Come si prova chi era incaricato di che cosa fra progettista, direttore dei lavori e specialisti?
Con i documenti che fissano gli incarichi: contratto e lettera d'incarico del direttore dei lavori, incarico del progettista, nomine dei direttori specialistici, denuncia delle opere strutturali ex art. 65 DPR 380/2001 con i nomi di progettista, direttore dei lavori e costruttore, progetto degli impianti ex art. 5 DM 37/2008 con la sua firma, dichiarazione di conformità ex art. 7, relazione a struttura ultimata, nomina del collaudatore. Se la lettera manca, fatture, PEC e atti depositati la ricostruiscono, e la relazione dichiara che si tratta di una ricostruzione.
Chi risponde di un impianto elettrico non a regola d'arte se non è stato nominato un direttore dei lavori per gli impianti?
Il DM 37/2008 impone il progetto (art. 5) e la dichiarazione di conformità dell'installatore (art. 7); in nessuno dei suoi articoli nomina un direttore dei lavori degli impianti. Se il committente non ha nominato uno specialista, l'estensione dell'incarico del direttore dei lavori generale all'impianto dipende dal contratto e la qualificazione spetta al difensore. Il consulente verifica progetto, firma, deposito, dichiarazione di conformità con gli allegati e se le carenze erano visibili durante l'esecuzione.
Errore di progetto o errore di esecuzione: come si distingue e chi lo dimostra?
Con il confronto fra disegnato e realizzato nei saggi: se coincidono e il dettaglio non funziona, la causa è nel progetto; se il dettaglio era corretto e non è stato rispettato, è nell'esecuzione. In entrambi i casi resta da chiedere se la difformità era visibile in cantiere e in quale fase, e se l'elemento era di competenza di uno specialista nominato. Il metodo dei saggi e l'incrocio delle date sono nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente.
Se progettista e direttore dei lavori sono responsabili insieme all'impresa, il committente può chiedere tutto a uno solo?
L'art. 2055 c.c. prevede la solidarietà quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, anche con titoli diversi (Cass. Sez. Un. n. 13143/2022), e il regresso «nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa». Secondo la Cassazione (Sez. VI-2, ord. n. 1842/2021) la solidarietà non copre i danni a cui uno dei soggetti non ha concorso in modo causalmente rilevante: per questo la relazione tecnica separa i difetti per causa e per soggetto. Se e come operi nel caso concreto lo valuta il difensore.
L'art. 1669 c.c. si applica anche al progettista e al direttore dei lavori?
La norma nomina l'appaltatore, ma la Cassazione la legge come una responsabilità di natura extracontrattuale in cui possono incorrere anche progettista e direttore dei lavori che abbiano concorso per colpa professionale (Sez. II, n. 8700/2016); una pronuncia del 2026 l'ha applicata a infiltrazioni diffuse in autorimesse interrate. Sul piano tecnico contano la gravità del difetto, cioè la funzionalità compromessa, e le date di compimento, scoperta e denuncia, che la relazione deve fissare su documenti.
Il direttore dei lavori risponde anche se non era sempre in cantiere?
La giurisprudenza gli chiede un'alta sorveglianza con la diligenza del professionista valutata «in concreto» (Cass. Sez. II, ord. n. 7336/2019 e ord. n. 29167/2025), non la presenza continua. Ciò che conta è se ha controllato le fasi in cui la difformità era visibile, per contratto o per natura della lavorazione, e se ne ha lasciato traccia: verbali, ordini di servizio, comunicazioni. Che cosa fare davanti a un dissenso non ascoltato è nell'articolo sugli ordini di servizio e il recesso.