Direttore dei lavori, direttore di cantiere e coordinatore per la sicurezza: chi fa che cosa

Approfondimento · 19 settembre 2026

Riunione di cantiere dall'alto: tavole di progetto, tre elmetti di colore diverso, tablet e mani che indicano il disegno
Attorno alle stesse tavole siedono figure con incarichi e committenti diversi: distinguere chi è chi è il primo passo per capire chi risponde di che cosa.

La differenza tra direttore dei lavori e direttore di cantiere sta in chi li nomina e per chi lavorano: il primo è il tecnico del committente, legato da un contratto d'opera intellettuale, e controlla che l'opera segua progetto e contratto; il secondo è dell'impresa, organizza uomini, mezzi e lavorazioni e, per la sicurezza, la Cassazione lo ha ricondotto alla figura del dirigente (Cass. pen. 43628/2011, sulla disciplina previgente). Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è una terza figura, designata dal committente o dal responsabile dei lavori con compiti propri (D.Lgs. 81/2008, art. 92), che non coincide con nessuno dei due. La prima operazione del consulente tecnico non è dire chi ha sbagliato, ma fissare chi era che cosa, da quando e con quale atto. Qui la mappa delle figure del cantiere privato e pubblico, chi nomina chi e il documento che prova ogni ruolo; la responsabilità per i vizi è nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente, quella per l'infortunio nell'articolo su direttore dei lavori e infortunio in cantiere.

Prima di ogni tesi: chi era che cosa, e con quale documento

Nei fascicoli di cantiere le persone compaiono con i titoli che si danno o che gli altri danno loro: «il direttore», «il responsabile», «il coordinatore», «il capocantiere»; un tecnico può essere insieme progettista, direttore dei lavori e coordinatore. Il titolo non è il ruolo: il ruolo lo fissa un atto, con una data e un perimetro.

Prima di qualunque valutazione sulle condotte, il consulente tecnico ricostruisce la mappa dei ruoli dai documenti (contratti d'incarico e d'appalto, nomine e designazioni, notifica preliminare, piani di sicurezza, cartello, verbale di consegna, organigramma: l'elenco è nella checklist finale). Il risultato è una tabella che per ogni figura dice chi era, da quando, per quali fasi e in forza di quale documento. È un metodo di lavoro, non una classificazione normativa: la qualificazione giuridica spetta al difensore.

I tre lati del cantiere: committente, impresa, sicurezza

Schema a tre corsie delle figure del cantiere: committente, impresa, sicurezza; DL e direttore di cantiere evidenziati
Il direttore dei lavori sta dal lato del committente, il direttore di cantiere dal lato dell'impresa: sono figure diverse, nominate e pagate da soggetti diversi. CSP e CSE (D.Lgs. 81/2008, artt. 91-92) formano una corsia a sé.

Per orientarsi conviene disporre le figure su tre lati: uno schema di lavoro dello studio, non una partizione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Lato committente. Il committente è «il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione» (D.Lgs. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. b). Sceglie e compensa i propri tecnici (progettista, direttore dei lavori, eventuali specialisti, collaudatore) e può incaricare un responsabile dei lavori per i compiti che il decreto gli attribuisce. I quattro ruoli civilistici dell'appalto privato e i doveri della direzione lavori sono già nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente e i vizi dell'appalto: qui la mappa si allarga alle figure che quell'articolo non tratta.

Lato impresa. L'appaltatore assume il compimento dell'opera «con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio» (art. 1655 c.c.): per questo direttore tecnico di cantiere, capocantiere e preposti stanno dal lato dell'impresa, non di chi paga. Il decreto sicurezza distingue l'impresa affidataria, «titolare del contratto di appalto con il committente», dall'impresa esecutrice, «che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali» (art. 89, c. 1, lett. i e i-bis): il fascicolo deve dire se coincidono.

Lato sicurezza. Il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione (CSE) sono designati dal committente o dal responsabile dei lavori (art. 89, lett. e ed f) con compiti fissati dagli artt. 91 e 92. Non appartengono all'impresa e non coincidono con il direttore dei lavori.

Direttore dei lavori e direttore di cantiere: la differenza che decide un fascicolo

Il direttore dei lavori è legato al committente da un contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229-2230 c.c.): lo sceglie e lo paga il committente, non l'impresa. Controlla dall'esterno che l'esecuzione segua progetto, contratto e regola dell'arte; parla all'impresa, per iscritto, con ordini di servizio e verbali. Non organizza le maestranze e non impartisce loro ordini: quando lo fa cambia veste, e le conseguenze sono nell'articolo sul direttore dei lavori e l'infortunio in cantiere. Fra i soggetti del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (artt. 89-93 e 96-99) il direttore dei lavori non compare.

Il direttore tecnico di cantiere è dell'impresa: la rappresenta in cantiere, organizza uomini, mezzi e lavorazioni, coordina i subappaltatori. L'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 non lo definisce. In un caso di caduta di un operaio da un balcone privo di ponteggi, la Cassazione ha descritto direttore tecnico e capocantiere come «figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto» (Cass. pen., Sez. IV, 24 novembre 2011, n. 43628, sull'art. 4 del D.Lgs. 626/1994, disciplina previgente). Nel decreto vigente il dirigente «attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa», il preposto «sovrintende alla attività lavorativa» (art. 2, c. 1, lett. d ed e); il capocantiere, che l'art. 89 non definisce, ricade di regola nel secondo modello.

Un esempio recente: dopo il crollo della paratia metallica che tratteneva le acque in un cantiere pubblico su un'idrovia, con la morte per annegamento di due operai, la Cassazione ha confermato la condanna, per posizioni distinte, del progettista e direttore dei lavori dell'ente e del direttore tecnico di cantiere dell'impresa (Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2026, n. 9518): figure diverse, di soggetti diversi. La responsabilità è materia dell'articolo sull'infortunio.

La tabella è uno strumento di lavoro dello studio, non una classificazione normativa:

Aspetto Direttore dei lavori Direttore tecnico di cantiere
Chi lo nomina Il committente, con incarico professionale L'impresa, fra i propri dipendenti o collaboratori
Per chi lavora Per il committente: controllo dall'esterno dell'esecuzione Per l'impresa: direzione interna della produzione
Contratto Contratto d'opera intellettuale (artt. 2222, 2229-2230 c.c.) Rapporto di lavoro o collaborazione con l'appaltatore (art. 1655 c.c.)
A chi parla All'impresa, per iscritto: ordini di servizio, verbali; comunicazioni al committente Alle maestranze e ai subappaltatori: disposizioni operative, turni, mezzi
Ruolo per la sicurezza Non compare fra i soggetti degli artt. 89-93 e 96-99; può cumulare le funzioni di CSE se ha i requisiti (art. 98; nel pubblico art. 114, c. 4, D.Lgs. 36/2023) Riconducibile al «dirigente» per Cass. pen. 43628/2011 (disciplina previgente); definizione vigente all'art. 2, lett. d
Documento che lo prova Contratto di direzione lavori; titolo edilizio; cartello; denuncia delle opere strutturali (DPR 380/2001, art. 65, c. 2); non la notifica preliminare, che non lo prevede (allegato XII) Organigramma dell'impresa, POS, contratto d'appalto, comunicazioni dell'impresa al committente

Un ordine di servizio è rivolto all'impresa, una disposizione agli operai no: come si scrive un ordine che regge, e quando il dissenso diventa sospensione o recesso, è nell'articolo su ordini di servizio, dissenso e recesso.

Le figure della sicurezza: committente, responsabile dei lavori, CSP, CSE, datore di lavoro, dirigenti e preposti

Ufficio di cantiere: faldoni dei piani di sicurezza sulla scrivania, planimetria, radio, elmetto e giubbotto alta visibilità
PSC e POS non stanno nello studio del direttore dei lavori ma nella baracca di cantiere: sono i documenti del coordinatore e dell'impresa (D.Lgs. 81/2008, artt. 91 e 96) e dicono chi aveva compiti di sicurezza.

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 assegna obblighi ai soggetti definiti dall'art. 89, da chiamare con le parole della norma: nel fascicolo il primo errore è dire «responsabile» di chi non lo era.

Responsabile dei lavori. È il «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto» (art. 89, lett. c). La nomina è una facoltà, e l'esonero del committente vale «limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori» (art. 93, c. 1). Il ruolo esiste quindi solo se esiste l'atto, e per i compiti che l'atto elenca. In un caso di rifacimento di un tetto privato, deciso sulla disciplina previgente (D.Lgs. 494/1996), la Cassazione, richiamando un proprio precedente, ha scritto che «l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo», e non ha considerato responsabile dei lavori il geometra che era progettista e direttore dei lavori senza una delega scritta (Cass. pen., Sez. IV, 22 settembre 2009, n. 36869). La stessa lettera c) rinvia ancora, per gli appalti pubblici, al D.Lgs. 163/2006, codice non più in vigore: il rinvio è rimasto nel testo vigente.

Coordinatori. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP «contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione» e il CSE «prima dell'affidamento dei lavori» (art. 90, c. 3 e 4), anche quando altre imprese entrano dopo l'affidamento a una sola (c. 5). Il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il suo RSPP (art. 89, lett. f). Il CSP redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo dell'opera (art. 91); il CSE verifica l'applicazione del piano e l'idoneità dei POS, segnala le inosservanze «previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati» e sospende le singole lavorazioni «in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato» (art. 92, c. 1, lett. a, b, e, f).

Impresa: datore di lavoro, dirigenti, preposti. I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, «anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa», redigono il piano operativo di sicurezza (art. 96, c. 1, lett. g); quello dell'affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e la congruenza dei POS delle esecutrici (art. 97, c. 1 e 3), e con dirigenti e preposti deve essere «in possesso di adeguata formazione» (c. 3-ter).

Chi nomina chi, chi paga chi, quale documento lo prova

Tabella chi nomina chi: DL, direttore di cantiere, CSP e CSE, responsabile dei lavori, collaudatore, preposto e documento
Per ogni figura esiste un documento che la prova; senza quel documento il ruolo va dimostrato per altra via (testimonianze, e-mail, presenze), con un grado di certezza minore che la relazione dichiara.

La tabella che segue è quella che lo studio compila per prima in ogni fascicolo di cantiere, in ordine per lato: committente, sicurezza, impresa. La colonna «chi lo nomina e lo compensa» segue un criterio di lavoro, non una norma: nel caso concreto decide il contratto. I documenti si cercano nei fascicoli di committente e impresa, in Comune, allo sportello strutturale e, per la notifica preliminare, in cantiere o presso i destinatari dell'art. 99, c. 1 (ASL e direzione provinciale del lavoro).

Ruolo Chi lo nomina e, di regola, lo compensa Documento che lo prova
Committente Nessuno: fa realizzare l'opera Titolo edilizio, contratto d'appalto
Responsabile dei lavori Il committente Atto d'incarico con i compiti trasferiti
Progettista Il committente Incarico; elaborati firmati; titolo edilizio; deposito strutturale
Direttore dei lavori Il committente Contratto di direzione lavori; titolo edilizio; cartello
Direttori dei lavori specialistici (strutture, impianti) Il committente, con incarichi separati Incarichi distinti; deposito strutturale; dichiarazioni di conformità
Collaudatore Il committente Atto di nomina «scelto dal committente», depositato dal direttore dei lavori con la denuncia strutturale (DPR 380/2001, art. 67, c. 3)
CSP e CSE Committente o responsabile dei lavori Designazioni; PSC firmato; verbali di coordinamento; notifica preliminare; cartello di cantiere, che deve riportarne i nominativi (art. 90, c. 7)
Impresa affidataria ed esecutrici Il committente (appalto); l'affidataria (subappalti) Contratto d'appalto; subappalti; visure; notifica preliminare
Direttore tecnico di cantiere L'impresa Organigramma; POS; comunicazione al committente
Capocantiere e preposti Il datore di lavoro Nomina o organigramma; POS; attestati di formazione

Per i direttori dei lavori specialistici, chi risponde dell'errore di progetto e come si ricostruisce il perimetro di ciascun incarico è nell'articolo su direttore dei lavori e progettista. Sul versante edilizio, il DPR 380/2001 (art. 29, c. 1) chiama il direttore dei lavori a rispondere, con titolare del permesso, committente e costruttore, della conformità delle opere al permesso e alle modalità esecutive che esso stabilisce: contestazione, comunicazione al Comune e rinuncia sono nell'articolo su direttore dei lavori e abuso edilizio.

Il cantiere pubblico: RUP, direttore dei lavori, ufficio di direzione, CSE

Nei lavori pubblici il committente è la stazione appaltante: il decreto sicurezza lo identifica nel «soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto» (D.Lgs. 81/2008, art. 89, lett. b). Le figure sono fissate dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): il RUP è nominato «nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico» per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (art. 15, c. 1) e l'esecuzione del contratto «è diretta dal RUP», che nella fase esecutiva «si avvale» del direttore dei lavori, del CSE e del collaudatore (art. 114, c. 1); il direttore dei lavori è nominato dalla stazione appaltante «prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP», può essere coadiuvato «da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere» (art. 114, c. 2) ed è «preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento» (c. 3). Per i contratti fino a 1 milione di euro, «in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze», il direttore dei lavori con i requisiti svolge anche le funzioni di CSE; altrimenti la stazione appaltante designa un direttore operativo con i requisiti (c. 4).

L'allegato II.14, richiamato dal c. 5, dettaglia le attività dell'ufficio di direzione: il direttore dei lavori «interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto» e impartisce le disposizioni «emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP» (allegato II.14, art. 1, c. 1 e c. 2, lett. e). Dal lato dell'impresa nulla cambia: l'esecutore ha il proprio direttore tecnico di cantiere, i propri preposti e il proprio POS.

Le confusioni ricorrenti (e come il consulente le scioglie)

Sei coppie tornano spesso nei fascicoli. Per ciascuna, il documento che scioglie il dubbio.

Direttore dei lavori e direttore di cantiere. «Il direttore» in un verbale può essere l'uno o l'altro. Scioglie il dubbio il contratto: incarico del committente da una parte, organigramma e POS dell'impresa dall'altra.

Direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione. Funzioni diverse, che possono coincidere nella stessa persona (art. 98 D.Lgs. 81/2008; nel pubblico art. 114, c. 4, D.Lgs. 36/2023). Sciolgono il dubbio la designazione del CSE e la veste con cui ogni documento è firmato: un verbale di coordinamento è del CSE, un ordine di servizio del direttore dei lavori.

Direttore dei lavori e responsabile dei lavori. Il primo è il tecnico del committente per l'esecuzione; il secondo esiste solo con un atto d'incarico e per i compiti che l'atto elenca (art. 93, c. 1; Cass. pen. 36869/2009). Scioglie il dubbio l'atto d'incarico, o la sua assenza.

Direttore dei lavori architettonico, strutturale, degli impianti. Incarichi separati, ciascuno con il proprio perimetro: sciolgono il dubbio le lettere d'incarico, il deposito strutturale e le dichiarazioni di conformità (la responsabilità per l'errore di progetto è nell'articolo su direttore dei lavori e progettista).

RUP, direttore dei lavori e direttore operativo. Il RUP non è il direttore dei lavori: dirige l'esecuzione del contratto avvalendosi del direttore dei lavori (art. 114, c. 1), che è il solo a interloquire con l'esecutore (allegato II.14, art. 1, c. 1); il direttore operativo collabora con il direttore dei lavori e risponde a lui (allegato II.14, art. 2, c. 2), salvo le funzioni di CSE nel caso dell'art. 114, c. 4. Sciolgono il dubbio i provvedimenti di nomina.

Capocantiere, direttore tecnico, preposto. Tre parole per due modelli, dirigente e preposto (art. 2, lett. d ed e). Sciolgono il dubbio organigramma, POS, attestati di formazione e, in mancanza, chi risulta aver dato disposizioni nei verbali e nelle testimonianze. Che cosa comporti, per l'infortunio, essere l'uno o l'altro è nell'articolo su direttore dei lavori e infortunio in cantiere.

Quando una figura manca

Ogni assenza è un dato del fascicolo, da registrare con la norma che avrebbe richiesto la figura; se e come pesi è una qualificazione del difensore.

Responsabile dei lavori non nominato. Poiché l'esonero del committente vale «limitatamente all'incarico conferito» (art. 93, c. 1), a nostra lettura, senza incarico i compiti del committente restano al committente. Nel fascicolo: nessun atto d'incarico, notifica preliminare senza il nominativo.

Coordinatori non designati. Se hanno operato più imprese, anche non contemporaneamente, e non risulta la designazione del CSE (art. 90, c. 4 e 5), la casella vuota si documenta con subappalti, notifica e presenze. Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro il CSP non è dovuto e le sue funzioni sono svolte dal CSE (c. 11): prima di segnalare un'assenza si verifica la soglia.

Notifica preliminare, PSC o DURC mancanti. «In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento […] oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva […] è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo» (art. 90, c. 10). La notifica è dovuta nei cantieri con più imprese e in quelli con un'unica impresa da almeno duecento uomini-giorno (art. 99, c. 1).

Direttore dei lavori non nominato. Fra gli obblighi del committente elencati dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 non c'è la nomina di un direttore dei lavori; nei lavori privati la impongono discipline di settore, come quella delle opere strutturali (DPR 380/2001, art. 64), trattata nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente.

Direttore tecnico di cantiere non individuato. Si guarda chi organizzava di fatto: chi dava disposizioni agli operai, chi firmava per l'impresa, chi compare nel POS. Se le disposizioni le dava il direttore dei lavori, la prova dell'ingerenza è nell'articolo sul direttore dei lavori e l'infortunio in cantiere.

Checklist: i documenti che fissano i ruoli prima di qualunque perizia

Recinzione di cantiere con il cartello a caselle dei ruoli e i cartelli di sicurezza, gru e struttura in costruzione dietro
Il cartello di cantiere e la notifica preliminare sono i primi documenti in cui i nomi dei responsabili compaiono per iscritto: un buon punto di partenza per ricostruire chi ricopriva quale ruolo, da confrontare con contratti e nomine.

Dieci documenti, con ciò che ciascuno prova. La checklist delle prove sull'operato della direzione lavori è già nell'articolo sul direttore dei lavori inadempiente.

  1. Cartello di cantiere. Il DPR 380/2001 (art. 27, c. 4) parla di «prescritto cartello» senza elencarne il contenuto, fissato di norma dal regolamento edilizio comunale; il D.Lgs. 81/2008 impone che vi siano indicati i nominativi di CSP e CSE (art. 90, c. 7). Prova chi era dichiarato all'esterno; una fotografia datata è un documento.
  2. Notifica preliminare (art. 99). «Elaborata conformemente all'allegato XII» (c. 1) e affissa in cantiere (c. 2): riporta committente, responsabile dei lavori, coordinatori e imprese già selezionate, con quelle in subappalto, non il direttore dei lavori (allegato XII, punti 3, 5-7 e 12); prova i soggetti dichiarati prima dell'inizio dei lavori.
  3. Contratto di direzione lavori e lettere d'incarico dei tecnici: perimetro, specialisti, data.
  4. Atto d'incarico del responsabile dei lavori, con i compiti trasferiti: senza, la casella resta vuota.
  5. Designazioni di CSP e CSE, con date da confrontare con l'incarico di progettazione e con l'affidamento (art. 90, c. 3 e 4).
  6. Contratto d'appalto e subappalti: distinguono affidataria ed esecutrici e datano l'ingresso di ogni impresa.
  7. PSC e fascicolo dell'opera: chi li ha redatti e aggiornati.
  8. POS di ogni impresa: organigramma di cantiere, direttore tecnico, preposti, e la verifica dell'affidataria (art. 97, c. 3).
  9. Verbale di consegna e verbali di coordinamento: chi era presente e in quale veste ha firmato.
  10. Titolo edilizio, deposito strutturale, dichiarazioni di conformità: i nominativi dichiarati all'amministrazione.

Prima si acquisiscono, meno si perdono (preservazione delle evidenze dopo un sinistro); fissati i ruoli, l'evento si ricostruisce con il metodo della ricostruzione tecnica dell'infortunio e i difetti dell'opera con quello dei vizi e difetti costruttivi.

Ingegneria Forense TOP ricostruisce i ruoli dagli atti prima di valutare le condotte: prima le evidenze, poi le ipotesi, poi le conclusioni con il loro grado di certezza (Metodo TOP; il lavoro con il difensore: studi legali). Se hai un fascicolo di cantiere in cui i ruoli sono contestati o una figura manca, inviaci una sintesi del caso e i documenti disponibili: Sottoponi un caso. Le analisi sono seguite dall'Ing. Fabrizio Salamano, iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Ivrea, che indica fra le abilitazioni quella di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/2008), come dichiarato nel profilo dello studio.

Fonti e riferimenti

Domande frequenti

Qual è la differenza tra direttore dei lavori e direttore di cantiere?

Il direttore dei lavori è il tecnico del committente: controlla che l'opera segua progetto, contratto e regola dell'arte e dialoga con l'impresa, non con le maestranze. Il direttore tecnico di cantiere è dell'impresa: organizza uomini, mezzi e lavorazioni e, per la sicurezza, la Cassazione lo ha ricondotto alla figura del dirigente (Cass. pen. 43628/2011, sulla disciplina previgente). Il documento che li distingue è il contratto: incarico professionale con il committente per il primo, organigramma e POS dell'impresa per il secondo.

Chi nomina il coordinatore per la sicurezza e chi non può esserlo?

Il committente o il responsabile dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea: il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, quello per l'esecuzione prima dell'affidamento dei lavori (D.Lgs. 81/2008, art. 90, commi 3 e 4). Il coordinatore per l'esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il suo RSPP (art. 89, lett. f).

Il responsabile dei lavori è obbligatorio? Il direttore dei lavori può esserlo «di fatto»?

Non è obbligatorio: è il soggetto che il committente «può» incaricare (art. 89, lett. c). L'esonero del committente vale «limitatamente all'incarico conferito» (art. 93, c. 1): senza un atto che dica quali compiti sono trasferiti, il ruolo non risulta. In un caso deciso sulla disciplina previgente, il geometra progettista e direttore dei lavori senza delega scritta non è stato considerato responsabile dei lavori (Cass. pen. 36869/2009). La qualificazione del caso concreto spetta al difensore.

Il direttore dei lavori può essere anche coordinatore per l'esecuzione?

Sì: le incompatibilità dell'art. 89, lett. f, del D.Lgs. 81/2008 riguardano datore di lavoro, dipendenti e RSPP delle imprese, non il direttore dei lavori, che deve però possedere i requisiti dell'art. 98; nei lavori pubblici l'art. 114, c. 4, del D.Lgs. 36/2023 lo prevede per i contratti fino a 1 milione di euro, in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze. Le funzioni restano distinte: quando coincidono nella stessa persona, il fascicolo deve dire in quale veste ha agito in ciascun documento. Le conseguenze per l'infortunio sono nell'articolo dedicato.

Chi è il capocantiere e chi il preposto?

Il capocantiere non è definito dall'art. 89 del D.Lgs. 81/2008; nella pratica sovrintende ai lavoratori dell'impresa e per il D.Lgs. 81/2008 corrisponde di regola al preposto (art. 2, lett. e), che «sovrintende alla attività lavorativa» nei limiti dei poteri ricevuti. Il ruolo si prova con la nomina, l'organigramma, il POS e gli attestati di formazione richiesti dall'art. 97, c. 3-ter.

Quali documenti dicono chi era che cosa in un cantiere?

Contratto di direzione lavori, contratto d'appalto e subappalti, atto di incarico del responsabile dei lavori, designazioni di CSP e CSE, notifica preliminare (che va affissa in cantiere: art. 99, c. 2), PSC e POS, cartello di cantiere, verbale di consegna, organigramma dell'impresa, titolo edilizio. Se manca un documento dove era dovuto, l'assenza è un dato del fascicolo da registrare, non un giudizio.

Nei lavori pubblici chi dirige il cantiere?

La stazione appaltante nomina il RUP nel primo atto di avvio dell'intervento (art. 15 D.Lgs. 36/2023) e, su proposta del RUP, il direttore dei lavori prima dell'avvio della procedura di affidamento. L'esecuzione del contratto «è diretta dal RUP», che «si avvale» del direttore dei lavori (art. 114, c. 1); il direttore dei lavori è «preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo», interloquisce in via esclusiva con l'esecutore e può avere un ufficio di direzione con direttori operativi e ispettori di cantiere (art. 114, commi 2 e 3; allegato II.14). L'impresa resta rappresentata dal proprio direttore tecnico di cantiere.