Accertamento tecnico preventivo dopo la riforma 2026: cosa fa il CTP nei sei mesi che contano

Approfondimento · 19 settembre 2026

Dopo la riforma del 2026 l'accertamento tecnico preventivo ha tempi stretti e un ruolo del CTP che inizia prima del deposito. La pagina spiega cosa fare nei sei mesi che contano. Se il ricorso è in preparazione, sentiamoci prima della nomina.

Verbale delle operazioni peritali, metro, fessurimetro e fotocamera sul tavolo di sopralluogo davanti a una lesione
Nell'ATP il sopralluogo è il momento in cui il CTP vede il difetto insieme al CTU: ciò che non finisce nel verbale difficilmente entra nella relazione.

L'accertamento tecnico preventivo è cambiato il 20 febbraio 2026: dal conferimento dell'incarico al consulente d'ufficio il procedimento resta sospeso, per non più di sei mesi, e si chiude con il deposito della consulenza. Dentro l'ATP, a lettura del testo e secondo la prima applicazione nota (Trib. Prato, 5 marzo 2026), non resta una fase per discutere la relazione o chiedere chiarimenti. Per chi valuta un ricorso ex artt. 696 o 696-bis c.p.c. il contraddittorio tecnico si concentra quindi prima del deposito e il consulente tecnico di parte va coinvolto prima del ricorso. Chi è il CTP è nell'articolo sul consulente tecnico di parte; qui il suo lavoro dentro l'ATP, con il testo della riforma e con Cass. 342/2026, che ribadisce che la relazione vale anche verso chi non ha partecipato.

Che cosa cambia con il D.L. 19/2026: sospensione, sei mesi, definizione al deposito

Dal 20 febbraio 2026 il conferimento dell'incarico al CTU sospende l'accertamento tecnico preventivo per non più di sei mesi e il procedimento si definisce con il deposito della consulenza (D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, art. 17, c. 3, conv. con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50). Il decreto aggiunge due commi all'art. 696 (quarto e quinto) e due all'art. 696-bis c.p.c. (settimo e ottavo).

Tabella ATP prima e dopo il D.L. 19/2026: sospensione al conferimento, tetto di sei mesi, chiusura con il deposito della CTU
Cosa cambia con il D.L. 19/2026 (art. 17, commi 3-4, conv. L. 50/2026): sospensione automatica fino a sei mesi e procedimento definito con il deposito della CTU, anche per gli ATP pendenti al 20 febbraio 2026.

I due commi aggiunti all'art. 696 c.p.c. (art. 17, c. 3, lett. a):

«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»

I commi aggiunti all'art. 696-bis (lett. b) sono identici, salvo che la sospensione dura «fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio» e il procedimento «è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio»: anche il decreto sul verbale di conciliazione chiude il procedimento. Il comma 4 dell'art. 17 estende le nuove regole ai procedimenti pendenti al 20 febbraio 2026 senza consulenza (o, nel 696-bis, verbale di conciliazione) depositata. I commi sono aggiunti, non sostituiti: i presupposti (urgenza nel 696; crediti da inadempimento o da fatto illecito nel 696-bis, senza urgenza) non cambiano.

Aspetto Prima del D.L. 19/2026 Dopo (dal 20/02/2026)
Sospensione del procedimento Non prevista Automatica al conferimento dell'incarico al CTU o, se successivo, al giuramento
Tetto temporale Nessun limite di legge Fino al deposito e comunque non oltre sei mesi: tetto alla sospensione, non (a nostra lettura) termine perentorio per il CTU
Chiusura del procedimento Deposito; dove l'ufficio la fissava, udienza di chiarimenti o discussione (così a Prato, udienza poi revocata); liquidazione «definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio»; nel 696-bis anche con il decreto sul verbale di conciliazione
Liquidazione del CTU Di norma contestuale alla chiusura Con provvedimento successivo
Procedimenti pendenti Non applicabile Nuove regole anche per gli ATP pendenti al 20/02/2026 senza consulenza depositata (696-bis: senza verbale di conciliazione)
Contraddittorio del CTP (lettura del testo) Sopralluogo, osservazioni ex art. 195 c.p.c. e, dove l'ufficio la fissava, udienza di chiarimenti dopo il deposito Tutto prima del deposito: sopralluogo, verbali, osservazioni sulla bozza; dopo, solo nel merito

Fonti: righe 1-4, artt. 696, commi 4-5, e 696-bis, commi 7-8, c.p.c. (righe 3-4 anche Trib. Prato, 05/03/2026); riga 5, art. 17, c. 4; riga 2, sul silenzio oltre i sei mesi: lettura nostra (nessuna fonte letta lo tratta); riga 6: lettura del testo. La colonna «Prima» descrive la prassi, non un testo abrogato.

Che cosa limitano i sei mesi. La sospensione, non la consulenza: se il consulente deposita in tre mesi, il procedimento si chiude in tre mesi; se deposita oltre i sei, non sono previste decadenze né conseguenze. La norma tace, come tace sulla decorrenza dei termini dell'art. 195 c.p.c.: è una lettura nostra, che nessuna delle fonti consultate smentisce né conferma. A. Villafrate (ildiritto.it, 19 marzo 2026) attribuisce alla sospensione una natura «prevalentemente amministrativa e statistica», legata agli obiettivi PNRR sui tempi della giustizia civile. Per questo qui non si parla di una «durata» dell'ATP.

La prima applicazione letta. Il Tribunale di Prato (provv. 5 marzo 2026, dott. F. Delù, in La Nuova Procedura Civile, 26 marzo 2026) in un ATP pendente ha revocato l'udienza già fissata per discutere la consulenza, dichiarato il procedimento definito alla data del deposito e rinviato la liquidazione a separato decreto: le nuove disposizioni «escludono che possa svolgersi, in sede di istruzione preventiva, una fase di discussione degli esiti della consulenza ed eventuale richiesta di chiarimenti […], da riservarsi all'eventuale giudizio di merito». È un singolo provvedimento, non un orientamento; mostra però che cosa la riforma toglie alle parti.

ATP ex art. 696 o consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis: quale strumento per quale controversia

L'art. 696 c.p.c. serve quando c'è urgenza di far verificare lo stato dei luoghi o la qualità e la condizione di cose, con valutazioni su cause e danni; l'art. 696-bis non richiede urgenza, mira ad accertare e determinare un credito da inadempimento o da fatto illecito e affida al consulente un tentativo di conciliazione. La scelta è del difensore; il criterio tecnico è che cosa va perso aspettando.

Le definizioni sono nell'articolo sull'ingegnere forense e i suoi ruoli, le cautele delle prime ore in quello sulla preservazione delle evidenze dopo un sinistro; l'ATP sanitario (art. 8 L. 24/2017) non è trattato qui. La tabella è uno strumento di lavoro dello studio, non una classificazione giuridica.

Controversia Che cosa rischia di andare perso Strumento coerente sul piano tecnico Chi ha interesse a esserci
Vizi costruttivi in appalto Stratigrafie e dettagli che i ripristini coprono; fessure e umidità che cambiano con le stagioni 696 se si deve ripristinare o i lavori proseguono; 696-bis se lo stato è stabile e serve quantificare Appaltatore, subappaltatori, direttore dei lavori, progettista, fornitori
Incendio in uno stabilimento Pattern di combustione, residui, impianti: messa in sicurezza e bonifica li cancellano 696: lo stato dei luoghi cambia in giorni Proprietario e conduttore, manutentori e installatori, assicurazioni
Infortunio con una macchina Configurazione, protezioni, registri; il ripristino della produzione 696, quando la macchina è accessibile (dopo un eventuale dissequestro); 696-bis se è disponibile e stabile Datore di lavoro, costruttore e manutentore della macchina, integratore
Guasto di un prodotto o componente Il pezzo, le superfici di frattura, il lotto: la sostituzione in garanzia li fa sparire 696-bis se il pezzo è conservato e il credito quantificabile; 696 se rischia sostituzione o smaltimento Venditore, costruttore, fornitori del componente (il caso di Cass. 342/2026)
Sinistro con un veicolo o un impianto Dati delle centraline, deformazioni, tracce; riparazione o demolizione 696 quando il mezzo è in riparazione o in demolizione Conducenti e proprietari, officine, assicurazioni

Cass. 342/2026: la relazione ATP vale anche contro chi non ha partecipato

Catena di trasmissione spezzata e pignone scheggiato su panno grigio con calibro, lente e sacchetti di campioni etichettati
Un difetto di fabbricazione accertato in ATP può essere usato come prova anche verso costruttore e fornitori rimasti fuori dal procedimento (Cass. civ. 342/2026): chi rischia la chiamata ha interesse a partecipare subito.

Secondo Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 2026, n. 342 (Pres. Di Virgilio, Rel. Maccarrone), la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita nel merito, è utilizzabile verso tutte le parti di quel giudizio, anche verso chi non aveva partecipato all'ATP, come prova liberamente valutabile e soggetta a contraddittorio. Per chi promuove l'ATP e per chi rischia di esservi trascinato dopo, il calcolo è questo, e conviene farlo prima del ricorso.

Il caso. La catena di trasmissione di un motociclo si rompe e danneggia il motore. L'acquirente promuove un ATP contro il solo venditore; la relazione accerta un difetto di costruzione. Nel merito venditore, costruttore e fornitori si chiamano a catena in manleva; la corte di merito respinge le manleve perché l'ATP non sarebbe utilizzabile contro chi non vi aveva preso parte. La Cassazione cassa e rinvia.

Il principio, nelle parole della Corte. La relazione conclusiva dell'ATP, «se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una -o più, come nel caso di specie- delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo». È un documento «privo di efficacia di prova privilegiata», valutabile come prova atipica; la Corte richiama i propri precedenti (fra gli altri Cass. 8496/2023 e 18567/2018): la regola non è nuova; conta la sua applicazione alla catena delle manleve fra venditore, costruttore e fornitori.

I limiti. Chi non c'era «dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi» nel merito: contestare attendibilità e concludenza della relazione, chiedere una consulenza tecnica, articolare altre prove; il giudice deve motivare. Perde l'eccezione di inopponibilità: «non può utilmente disinteressarsi» all'esito dell'ATP per il solo fatto di non avervi preso parte.

La lettura tecnica, inferenza nostra dal principio. Chi promuove l'ATP non ha una seconda occasione dentro il procedimento: nel merito la consulenza può essere rinnovata (art. 698 c.p.c.), ma la relazione da cui i terzi partiranno, con un consulente pronto a smontarla, sarà quella. Va fatta bene una volta sola, con un quesito che regga anche verso chi non è ancora in causa; chi rischia la chiamata (subappaltatore, fornitore, produttore, direttore dei lavori) ha interesse a essere presente nell'ATP, nelle forme che il suo difensore valuterà: nel merito potrà contestare, ma partendo da una relazione scritta senza di lui.

Prima del ricorso: il quesito dell'ATP lo propone chi ricorre

Nell'accertamento tecnico preventivo, nella prassi, il quesito lo propone chi ricorre: il ricorso descrive l'oggetto della verifica e le valutazioni richieste, e il giudice lo recepisce o lo adatta nel provvedimento di nomina. Nel 696 riguarda stato dei luoghi, qualità e condizione delle cose, cause e danni; nel 696-bis aggiunge la determinazione del credito.

Il metodo generale è nell'articolo sul quesito tecnico per la CTU. Nell'ATP contano cinque requisiti in più:

  1. Delimitato nello spazio e nel tempo. Quali luoghi, quali cose, a quale data: un quesito su «l'immobile» non protegge ciò che il consulente non visita.
  2. Con cause e danni richiesti. L'art. 696 lo consente; un quesito sul solo «stato dei luoghi» produce una relazione che descrive e non spiega.
  3. Con le operazioni necessarie autorizzate. Saggi, prelievi, prove di laboratorio, smontaggi: se non sono nel quesito, il consulente può rifiutarli o deve chiedere al giudice.
  4. Con la quantificazione, nel 696-bis. Costo di ripristino, alternative, deprezzamenti: senza numeri la conciliazione non ha base.
  5. Pensato per i terzi. Se la ricostruzione causale può coinvolgere fornitori o subappaltatori, il quesito deve chiedere di distinguere le cause per fase e per soggetto.

Esempio astratto. Debole: «accerti il CTU i vizi lamentati e ne quantifichi il costo di eliminazione». Migliorato: «accerti il CTU, previo sopralluogo e con i saggi necessari, lo stato delle coperture e dei locali sottostanti alla data del sopralluogo; descriva le infiltrazioni presenti; ne individui le cause distinguendo fra difetti di progetto, di esecuzione e di materiali; indichi le opere necessarie e ne stimi il costo». La seconda dice dove guardare, che cosa fare, che cosa distinguere e quantificare.

Al ricorso può essere allegata una relazione preliminare del CTP: la controparte la tratterà come perizia avversaria, quindi dati, fonti e ipotesi dichiarate come nella relazione finale.

Il sopralluogo: il giorno in cui l'ATP si decide

Il sopralluogo è il momento in cui le evidenze entrano o non entrano nell'ATP. L'art. 194 c.p.c. consente alle parti di intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti e difensori e di presentare al consulente osservazioni e istanze, per iscritto o a voce: il verbale di quel giorno è la base della relazione, e ciò che non viene fatto difficilmente si recupera.

Prima. Il CTP arriva con il fascicolo ordinato (contratto, progetto, comunicazioni, fotografie precedenti, relazione preliminare), con le ipotesi tecniche già formulate, comprese quelle alternative alla tesi del cliente, e con un piano per distinguere le responsabilità per fase e per soggetto: dove finisce la fornitura e dove comincia la posa, che cosa era visibile alla direzione lavori e quando.

Durante. Da far verbalizzare: presenze e orari; operazioni eseguite e richieste non eseguite; prelievi e campioni, con sigillatura e catena di custodia; misure, con lo strumento usato; riserve di parte, specifiche («si chiede che venga esaminata l'ipotesi di infiltrazione dal giunto di dilatazione»). Una riserva generica non serve; una riserva che indica il dato mancante costringe il consulente a prendere posizione, o a motivare perché non lo fa. Il CTP fotografa e misura in proprio, con file originali datati e riferimenti metrici: se la relazione ometterà un dato, le osservazioni potranno produrlo. Le cautele su fotografie, campioni e catena di custodia sono nell'articolo sulla preservazione delle evidenze.

Saggi distruttivi. Modificano l'evidenza: di regola si fanno solo se autorizzati dal quesito o dal giudice, documentando lo stato precedente, con le parti presenti. Un rifiuto del consulente va a verbale con la ragione tecnica per cui il saggio era necessario.

Bozza, osservazioni ex art. 195 c.p.c. e risposte del CTU: il contraddittorio prima del deposito

Timeline ATP dal ricorso alla liquidazione: sospensione fino a sei mesi fra conferimento e deposito CTU, finestra del CTP
Sopralluogo, bozza e osservazioni ex art. 195 c.p.c. devono stare, a nostra lettura, dentro la sospensione: dopo il deposito della CTU il procedimento è definito e il CTP non ha più spazio per intervenire dentro l'ATP.

Dopo la riforma, bozza, osservazioni e risposte del consulente d'ufficio sono l'unico contraddittorio scritto disponibile. L'art. 195, comma 3, c.p.c. prevede tre termini fissati dal giudice: per la trasmissione della relazione alle parti, per le osservazioni delle parti, per il deposito di relazione, osservazioni e «una sintetica valutazione sulle stesse». La norma non fissa giorni.

Come si incastrano i termini nei sei mesi. Il D.L. 19/2026 non lo dice. L'art. 195 è scritto per la consulenza in causa (richiama l'udienza dell'art. 193 e «la successiva udienza»); che nell'ATP la scansione la adatti il giudice nel provvedimento di nomina è un'inferenza, non una regola scritta. Al 19 settembre 2026 non risulta un protocollo dei Tribunali di Torino, Ivrea o Milano con termini numerici, né un aggiornamento dopo il decreto: i termini vanno cercati nell'ordinanza, non in una prassi locale.

A nostra lettura, in assenza di prassi consolidata, il momento per intervenire è l'udienza di conferimento: chiedere che l'ordinanza fissi i tre termini in modo esplicito e compatibile con il tetto della sospensione, contando i tempi di sopralluogo e laboratorio. Un'ordinanza con il solo termine per il deposito può lasciare di fatto al consulente la scelta se inviare o no una bozza; se il termine scade senza bozza, l'istanza al giudice va fatta subito.

Un'osservazione che regge nel merito non è una replica alla tesi avversaria: la leggeranno la controparte e il giudice del merito insieme alla relazione. Tre blocchi: dati (misure, fotografie, documenti che la bozza non considera, con l'allegato), metodo (procedura, norma tecnica o assunzione non dichiarata o non applicabile), conclusioni (passaggio dal dato alla conclusione non motivato, ipotesi alternativa non esclusa). I cinque livelli di controllo sono nell'articolo su come contestare una CTU; nell'ATP si applicano alla bozza, e ogni richiesta di chiarimento va formulata lì: la «sintetica valutazione» del consulente sarà l'ultima parola.

Nel 696-bis: la conciliazione davanti al CTU, con i numeri in mano

Nella consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. il consulente, prima di depositare la relazione, tenta ove possibile la conciliazione; se riesce, il verbale riceve con decreto del giudice efficacia di titolo esecutivo. Il CTP porta a quel tavolo numeri verificabili: tre scenari: il costo di ripristino secondo la soluzione del consulente d'ufficio; le alternative tecniche ammissibili e il loro costo; ciò che resta incerto (per esempio l'estensione di un difetto non ancora aperto) e quanto pesa. Ogni scenario con fonti dei prezzi e assunzioni dichiarate: un numero senza fonte non regge davanti al consulente della controparte.

Quando chiudere lo valutano difensore e cliente; il tecnico porta due dati: la forbice fra la stima d'ufficio e quella di parte, e se esistono elementi tecnici non acquisiti che nel merito potrebbero cambiare la relazione. Se il tentativo fallisce, ciascuna parte può chiedere che la relazione sia acquisita agli atti del giudizio di merito (art. 696-bis, c. 5).

Dopo il deposito: che cosa resta da fare

Con il deposito dentro l'ATP non restano udienze, chiarimenti o integrazioni. Restano fuori l'acquisizione della relazione nel merito, la sua revisione tecnica prima di scegliere fra accordo e causa e, per chi non c'era, le contestazioni nel merito.

Acquisizione. L'art. 698 c.p.c. stabilisce che l'assunzione preventiva non pregiudica ammissibilità e rilevanza né impedisce la rinnovazione nel merito, e che i verbali non possono essere prodotti prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili; per il 696-bis vale anche il quinto comma. La relazione acquisita è prova liberamente valutabile, insieme alle altre risultanze.

Revisione della relazione. Prima di decidere fra accordo e causa la relazione va letta con il metodo della revisione di una CTU: dati, assunzioni, metodo, nesso causale, conclusioni, con i gradi di certezza dichiarati o taciuti. Diverso dalle osservazioni sulla bozza: lì si cercava di cambiare la relazione, qui si valuta quanto regge e quanto costa contestarla. Se il CTP dell'ATP è lo stesso, una second opinion di un tecnico che non ha partecipato riduce il rischio di leggere la relazione con la tesi già in testa.

Checklist del CTP nell'ATP, fase per fase

Che cosa fa il CTP nell'ATP e quale documento produce, fase per fase: strumento di lavoro dello studio, da adattare al caso.

Fase Azione del CTP Documento prodotto
1. Prima del ricorso Verifica delle evidenze deperibili; ipotesi tecniche, anche alternative; soggetti che la ricostruzione toccherà; bozza del quesito con il difensore Relazione preliminare; proposta di quesito; elenco dei documenti
2. Udienza di nomina e conferimento Nomina del CTP; richiesta che l'ordinanza fissi i termini di bozza, osservazioni e deposito; verifica del quesito recepito Nota sui termini; eventuale istanza di integrazione del quesito
3. Sopralluogo Presenza; rilievi propri; richieste e riserve a verbale; controllo di prelievi e catena di custodia Verbale con le riserve; fotografie datate; note di sopralluogo
4. Bozza della relazione Lettura per livelli: dati, metodo, conclusioni; ipotesi non esaminate Scheda di revisione della bozza
5. Osservazioni ex art. 195, c. 3 Osservazioni in tre blocchi, con allegati; richieste di chiarimento formulate qui, non dopo Osservazioni tecniche con allegati
6. Conciliazione (696-bis) Scenari di costo con fonti; forbice fra le stime; elementi che il merito potrebbe cambiare Nota di scenario per difensore e cliente
7. Dopo il deposito Revisione della relazione definitiva e della «sintetica valutazione»; parere su accordo o causa; contestazioni per il merito Relazione di revisione; parere tecnico

Tempi e documenti per fase: come lavoriamo con lo studio legale.

Errori che rendono inutile un ATP

Relazione peritale rilegata aperta con segnalibri e note a margine, penna e agenda con scadenze cerchiate sulla scrivania
Le osservazioni alla bozza del CTU vanno scritte sui dati e sul metodo, entro il termine assegnato: dentro l'ATP non c'è una seconda occasione.

Cinque errori, con la stessa radice: l'idea che ci sarà tempo dopo.

Riparare prima del sopralluogo. Il ripristino cancella il confronto fra progetto e realizzato, le superfici di frattura, i pattern di combustione: un ATP su un luogo riparato accerta la riparazione, non il difetto.

Non evocare i terzi. Chi non c'era arriverà nel merito con un consulente e con l'argomento che nessuno ha esaminato la sua parte: se la ricostruzione toccherà un fornitore o un subappaltatore, meglio che sia al sopralluogo. Vale anche al contrario: contare sull'inopponibilità è la strategia del terzo che resta fuori; la Cassazione ha detto che la relazione lo riguarda.

Il quesito generico. «Accerti i vizi e ne stimi il costo» produce una relazione descrittiva, senza cause distinte per soggetto né saggi autorizzati: nel merito rischia di servire una consulenza nuova.

Contare sul tempo dopo. Le osservazioni vanno sulla bozza, entro il termine dell'ordinanza; i sei mesi non sono un tempo garantito, e se il consulente deposita in due mesi senza bozza la finestra si è chiusa prima che qualcuno la usasse. La difesa più semplice è chiedere termini espliciti all'inizio e rispettarli.

Nessun CTP al sopralluogo. Il verbale è scritto dal consulente d'ufficio con ciò che le parti presenti chiedono di verbalizzare: senza un tecnico di parte, niente riserve né rilievi di parte, e la relazione nasce senza contraddittorio.

Ingegneria Forense TOP segue gli ATP con il criterio delle consulenze in causa: prima le evidenze, poi le ipotesi, poi le conclusioni con il loro grado di certezza (Metodo TOP; il lavoro con il difensore è nella pagina per gli studi legali). Se stai valutando un ricorso ex artt. 696 o 696-bis c.p.c., hai un ATP in corso con una bozza da esaminare, o sei stato chiamato in causa sulla base di una relazione ATP a cui non hai partecipato, inviaci una sintesi del caso e i documenti: Sottoponi un caso. Le operazioni peritali sono seguite dall'Ing. Fabrizio Salamano, iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Ivrea.

Fonti e riferimenti

Domande frequenti

Quanto dura un accertamento tecnico preventivo dopo la riforma 2026?

La legge non fissa la durata dell'ATP. Fissa un tetto di sei mesi alla sospensione del procedimento, che scatta al conferimento dell'incarico al CTU o, se successivo, al suo giuramento, e stabilisce che il procedimento è definito con il deposito della consulenza. Se il CTU deposita prima, l'ATP si chiude prima; che cosa accade se deposita oltre i sei mesi la norma non lo dice.

Dopo il deposito della relazione si possono chiedere chiarimenti al CTU nell'ATP?

Con la nuova formulazione il procedimento «è definito con il deposito». Una prima applicazione (Tribunale di Prato, provvedimento del 5 marzo 2026) ha revocato l'udienza già fissata per la discussione della consulenza e ha rinviato discussione e chiarimenti all'eventuale giudizio di merito. Per questo osservazioni e richieste di chiarimento vanno formulate sulla bozza, prima del deposito.

La relazione dell'ATP vale anche contro chi non ha partecipato?

Secondo Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 2026, n. 342, la relazione acquisita nel giudizio di merito è utilizzabile verso tutte le parti di quel giudizio, anche verso chi non era nell'ATP, come prova liberamente valutabile e soggetta a contraddittorio. Chi non c'era conserva ogni difesa nel merito, compresa la richiesta di una consulenza tecnica, ma, nelle parole della Corte, «non può utilmente disinteressarsi» all'esito dell'ATP.

ATP ex art. 696 o consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis: quale scegliere per vizi costruttivi?

L'art. 696 c.p.c. richiede l'urgenza e serve a fissare stato dei luoghi, cause e danni prima che cambino; l'art. 696-bis non richiede urgenza, mira ad accertare e determinare il credito e affida al consulente un tentativo di conciliazione. La scelta è del difensore. Sul piano tecnico contano due cose: se le evidenze rischiano di sparire con ripristini o prosecuzione dei lavori, e se il quesito consente una quantificazione. Per i vizi costruttivi: 696 se i lavori proseguono o si deve ripristinare; 696-bis se lo stato è stabile e il ripristino è quantificabile.

Serve un consulente tecnico di parte nell'ATP e quando va nominato?

Non è obbligatorio. Dopo la riforma, però, il contraddittorio tecnico si esaurisce prima del deposito: il CTP va coinvolto prima del ricorso, per il quesito, la relazione preliminare e i documenti, e deve essere presente al sopralluogo, perché ciò che non entra a verbale o nelle osservazioni sulla bozza difficilmente rientra dopo.

La riforma si applica agli ATP già in corso?

Sì. L'art. 17, comma 4, del D.L. 19/2026 estende le nuove regole ai procedimenti pendenti nei quali, al 20 febbraio 2026, la consulenza tecnica d'ufficio non era ancora stata depositata o, nel caso dell'art. 696-bis, non era stato depositato il verbale di conciliazione.

Che cosa deve fare il CTP al sopralluogo dell'ATP?

Arrivare con progetto, contratto, comunicazioni e ipotesi tecniche già formulate; far verbalizzare presenze, operazioni, prelievi e misure; chiedere che le ipotesi alternative siano esaminate; eseguire rilievi propri accanto a quelli del CTU; far mettere a verbale ciò che è stato richiesto e non eseguito. Se mancano soggetti che potrebbero essere chiamati in causa, segnalarlo al difensore prima del sopralluogo, non dopo.