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Sinistri stradali

Curva di strada provinciale dopo un urto: auto grigia con il parafango anteriore schiacciato, tracce di pneumatico sull'asfalto, marcatori gialli, rotella metrica e stazione totale su treppiede
Le tracce sull'asfalto e le deformazioni del veicolo sono le evidenze da cui si ricostruisce la dinamica.

Un sinistro stradale, sul piano tecnico-forense, è un evento della circolazione che si ricostruisce partendo da ciò che ha lasciato sul terreno e sui veicoli: tracce di frenata e di scarrocciamento, deformazioni, posizioni finali, frammenti, dati registrati dalle centraline di bordo e dalle telecamere. Il tag «Sinistri stradali» raccoglie gli approfondimenti che spiegano come da queste evidenze si risale alla dinamica, cioè a chi era dove, a quale velocità e in quale sequenza, e con quale margine di incertezza.

Per uno studio legale la ricostruzione tecnica pesa sia in sede civile, dove il codice civile assegna a chi conduce un veicolo un onere di prova specifico sul comportamento tenuto, sia in sede penale, dove la dinamica sostiene o smonta l'accusa. Per una compagnia di assicurazione la dinamica decide la ripartizione delle responsabilità e la congruità del danno; per un'impresa di trasporti o per il gestore della strada può chiamare in causa il veicolo, il carico, la segnaletica, la manutenzione della sede stradale. In tutti questi casi il verbale delle forze dell'ordine è il punto di partenza, non quello di arrivo: registra ciò che è stato visto, spesso senza le misure che una ricostruzione richiede, e non contiene un'analisi.

Lo studio distingue tre livelli di affidabilità delle evidenze. La misura, quando la traccia è stata rilevata con strumenti e riferimenti; la stima, quando una grandezza è ricavata da un calcolo che dipende da coefficienti assunti, per esempio l'aderenza del fondo stradale; l'indizio, quando l'unica fonte è una testimonianza o una fotografia senza scala. Le ipotesi sulla dinamica vengono confrontate con tutte le evidenze, non solo con quelle che le confermano: un'ipotesi incompatibile con una traccia misurata si scarta, un'ipotesi compatibile con tutte le tracce ma non distinguibile da un'alternativa resta aperta, e la relazione lo dice. Ingegneria Forense TOP applica il claim Tecnica per Ottenere Prove nel senso letterale: le prove derivano dall'analisi delle evidenze rilevate, e una velocità dichiarata senza il suo intervallo di incertezza non è un risultato tecnico.

Il tempo è la variabile che più spesso decide un caso. Le tracce sul manto stradale sbiadiscono in pochi giorni, i veicoli vengono riparati o demoliti, le registrazioni delle telecamere si sovrascrivono. Per questo l'articolo sulla preservazione delle evidenze dopo un sinistro va letto per primo: indica che cosa fissare nelle prime ore e come conservarlo in modo tracciabile. La ricostruzione cinematica degli incidenti stradali descrive poi il percorso dalle tracce alle grandezze e i punti in cui le ricostruzioni sbagliano più spesso: coefficienti non dichiarati, tracce non misurate, testimonianze usate come misure. L'approfondimento sul rilievo con laser scanner tridimensionale (3D) completa il quadro sul lato del rilievo della scena: che cosa produce, che cosa chiedere a chi lo consegna e come si verifica un rilievo eseguito da altri, che si tratti del consulente del giudice o della controparte.

Approfondimenti su Sinistri stradali

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Domande frequenti

Le parti raccontano due dinamiche diverse: da dove si parte per ricostruire un sinistro stradale?

Dalle evidenze fisiche, non dai racconti. Tracce sul manto stradale, deformazioni dei veicoli, posizioni finali, frammenti, dati delle centraline di bordo e riprese delle telecamere si rilevano e si misurano prima di formulare qualunque ipotesi. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni entrano come indizi da confrontare con le misure, non come misure. Ogni ipotesi di dinamica viene poi messa alla prova contro tutte le evidenze: quella incompatibile con una traccia misurata si scarta; se due ipotesi restano entrambe compatibili, la relazione lo dichiara invece di scegliere la più comoda. Il risultato è una dinamica con un margine di incertezza esplicito, che è ciò che serve a chi decide.

Che cosa serve allo studio legale per impostare la ricostruzione tecnica di un sinistro stradale?

Tre cose, nell'ordine. Il fascicolo dell'evento: verbale e rilievi delle forze dell'ordine con le fotografie, immagini scattate da chiunque fosse sul posto, riprese di videosorveglianza o di dashcam, referti, perizie e preventivi di riparazione. Le fonti ancora recuperabili: i veicoli, se non riparati o demoliti, i dati delle centraline di bordo, le registrazioni prima che vengano sovrascritte. Infine la domanda a cui la ricostruzione deve rispondere, formulata insieme al tecnico: velocità, precedenza, visibilità, evitabilità e congruità del danno sono quesiti diversi che richiedono evidenze diverse. Chiarire il quesito all'inizio evita relazioni corrette ma inutili per la strategia del difensore.

Che differenza c'è tra la perizia dell'assicurazione e una ricostruzione tecnico-forense?

Rispondono a domande diverse. La perizia assicurativa serve di norma a stimare il danno e la congruità delle riparazioni; sulla dinamica riporta spesso la versione del verbale o delle parti, senza misure proprie. La ricostruzione tecnico-forense parte invece dalle tracce rilevate e stabilisce, con le leggi del moto e un intervallo di incertezza dichiarato, chi era dove, a quale velocità e in quale sequenza. Le due non si sostituiscono: la prima è utile come fonte di fotografie e dati, la seconda diventa necessaria quando la responsabilità è contestata o quando la ripartizione delle colpe dipende da grandezze che nessuno ha misurato. Verificare la prima con la seconda è un'attività frequente.

Che cosa cambia, per la ricostruzione tecnica, tra la sede civile e quella penale?

Le evidenze sono le stesse; cambiano il quesito, i tempi e chi dispone gli accertamenti. In sede penale gli accertamenti sono di norma disposti dall'autorità giudiziaria, i veicoli possono essere sotto sequestro e alcune attività non sono ripetibili: le forme in cui il consulente della difesa può parteciparvi sono regolate dal rito penale e le fa valere il difensore, ma il tecnico deve essere pronto quando si svolgono. In sede civile il tema è la ripartizione delle responsabilità e il danno, i tempi sono quelli del giudice e del consulente d'ufficio, e la nomina del consulente di parte avviene nel termine assegnato dal giudice. In entrambe le sedi il lavoro tecnico utile è quello fatto prima che le tracce spariscano; come usarlo è scelta del difensore.

Il sinistro coinvolge un mezzo aziendale, un veicolo pesante o una strada in cattivo stato: cambia l'indagine?

Cambia il perimetro delle evidenze e il numero delle parti interessate. Con un veicolo pesante entrano in gioco il cronotachigrafo, il carico e il suo fissaggio, la manutenzione e i controlli del mezzo; con un mezzo aziendale l'organizzazione dell'impresa, la formazione e i tempi di guida; con la sede stradale la segnaletica, l'illuminazione, l'aderenza del fondo, la manutenzione e la visibilità, che riguardano il gestore della strada. Ognuno di questi elementi va documentato subito, perché segnaletica e fondo stradale vengono ripristinati e i registri aziendali si aggiornano. Il metodo della ricostruzione resta lo stesso: si allunga l'elenco delle cose da fissare e delle ipotesi da confrontare.

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