Perizia Failure Analysis a Milano - ing. F. SALAMANO
In questa perizia failure analysis a Milano il difensore di un'impresa fornitrice ci ha chiesto perché un albero di trasmissione, montato su una linea dell'azienda cliente, si fosse rotto in esercizio: vizio del pezzo, secondo chi lo aveva acquistato, o uso oltre le condizioni di contratto, secondo chi lo aveva costruito. Le due tesi sono a confronto nella tabella; le sezioni che seguono le alternano e chiudono ogni coppia con ciò che le evidenze permettono di dire.
| Voce | Tesi del fornitore | Tesi dell'utilizzatore |
|---|---|---|
| Che cosa sostiene | Il componente è conforme al disegno e alle specifiche concordate; la rottura dipende da carichi e condizioni di esercizio diversi da quelli pattuiti. | Il componente aveva un vizio di materiale o di lavorazione che lo ha reso inidoneo all'uso; la linea lavorava entro i limiti dichiarati. |
| Quali documenti | Contratto con specifiche tecniche, disegno con tolleranze, certificato del materiale, rapporto di controllo alla consegna, condizioni di garanzia. | Denuncia dei difetti, registro dei fermi, fotografie del pezzo rotto, relazione del proprio tecnico, documenti di trasporto. |
| Quali evidenze | Certificato del materiale coerente con la specifica; controlli dimensionali senza rilievi; nessuna segnalazione prima del fermo. | Rottura nel periodo di garanzia di buon funzionamento; pezzo sostitutivo di altro produttore senza rotture (dichiarato, non documentato). |
| Che cosa manca | Rilievo della finitura superficiale del raccordo alla consegna; verbale di montaggio controfirmato. | Registrazioni dei carichi reali della linea; registro di manutenzione e allineamento; il pezzo era stato smontato e movimentato prima di ogni rilievo. |
| Stato (a nostra lettura) | Sostenibile in parte: la fatica è partita da un raccordo con finitura peggiore della tolleranza di disegno (inferenza dal pezzo gemello). | Sostenibile in parte: i carichi registrati prima della rottura superano quelli di specifica (fatto documentato dai registri della linea). |
Semaforo giallo — tesi del fornitore sostenibile in parte: il materiale è conforme e l'esercizio ha superato le condizioni di contratto, ma il raccordo da cui la frattura è partita presenta, a nostra lettura, una finitura fuori tolleranza che ha concorso all'innesco. Il semaforo riguarda la tenuta tecnica della tesi, non l'esito del giudizio.

Tesi del fornitore: componente conforme, ceduto per uso oltre le condizioni di contratto
L'incarico è arrivato dallo studio legale di un'impresa metalmeccanica della Città metropolitana di Milano, dopo che l'azienda cliente, che gestisce una linea di confezionamento, aveva denunciato la rottura di un albero di trasmissione costruito su disegno del fornitore. La posizione dell'impresa era netta: pezzo controllato alla consegna, materiale certificato, nessuna segnalazione fino al fermo; la linea doveva aver lavorato fuori dalle condizioni pattuite.
Il difensore chiedeva una cosa sola: «possiamo sostenere che il pezzo non aveva difetti?». La domanda è stata riscritta in domande tecniche separate, secondo il metodo dell'articolo sulla failure analysis, dal guasto alla causa: modalità di guasto, origine della frattura, meccanismo di propagazione, cause, conformità del pezzo alle specifiche e dell'esercizio al contratto. Cinque risposte, ciascuna con il proprio grado di certezza.
Prima di ogni valutazione è stato chiesto che le due metà del pezzo non venissero pulite né riaccostate e che nessuno eseguisse prove distruttive senza avviso alle altre parti; i motivi sono nell'articolo sulla preservazione delle evidenze. Tempestività della denuncia e termini di garanzia (artt. 1495 e 1512 c.c.) sono questione del difensore, non tecnica.
Antitesi dell'utilizzatore: un vizio del pezzo, in esercizio normale
L'azienda utilizzatrice sosteneva che l'albero avesse ceduto per un difetto del materiale o della lavorazione, quindi per un vizio che lo rendeva inidoneo all'uso cui era destinato (art. 1490 c.c. come riferimento del difensore). A sostegno portava la relazione del proprio tecnico, che da fotografie del pezzo descriveva una «rottura fragile per difetto interno», la denuncia inviata nel periodo di garanzia e il fatto, dichiarato, che il pezzo sostitutivo lavorasse senza problemi.
Questa tesi è stata trattata come un'ipotesi da verificare, non come un errore da confutare. Tre elementi mancavano perché reggesse da sola: la relazione del tecnico non conteneva esame della superficie di frattura né prove sul materiale; le registrazioni della linea (coppia, velocità, avviamenti) non erano state prodotte, pur esistendo nel sistema di controllo; il registro di manutenzione non documentava l'allineamento dopo un intervento sul giunto. Il pezzo era stato fotografato a metà riaccostate.
Che cosa dicono le evidenze: la superficie di frattura e il materiale
L'esame è stato svolto in un laboratorio di prova, in contraddittorio con il tecnico dell'utilizzatore, su campioni siglati con verbale di prelievo; per la scelta del laboratorio il riferimento è l'accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, che riguarda competenza e imparzialità dei laboratori, non il metodo dell'analisi. La sequenza: esame macrofrattografico, microfrattografia, prove sul materiale, confronto con disegno e specifiche.
Superficie di frattura. La rottura si trova nel raccordo fra due diametri dell'albero. La superficie mostra linee di spiaggia concentriche che partono da più punti del perimetro del raccordo, con gradini fra un'origine e l'altra, una zona di propagazione liscia e una zona di rottura finale di estensione intermedia. A nostra lettura è una frattura per fatica con origini multiple, propagata per cicli ripetuti e non per un unico evento. Origini multiple e gradini indicano una forte concentrazione di tensione; la zona finale intermedia indica un carico nominale non trascurabile al cedimento. La «rottura fragile per difetto interno» della relazione avversaria non trova riscontro: nessun difetto all'origine.
Materiale. Analisi chimica, durezza e trazione su un campione della porzione integra danno valori coerenti con certificato e specifica: fatto documentato dal rapporto di prova. Nessuna anomalia di trattamento termico.
Raccordo. Il raccordo di innesco era distrutto dalla frattura. Raggio e rugosità sono stati misurati sul raccordo gemello dello stesso albero e su un pezzo dello stesso lotto ancora in magazzino del fornitore: il raggio è nei limiti del disegno, la rugosità è peggiore della tolleranza indicata. Trasferire il dato al raccordo rotto è un'inferenza, dichiarata come tale, sfavorevole al committente: il difensore doveva conoscerla prima della controparte.
Tesi del fornitore: contratto, specifiche e disegno
Il contratto fissava le condizioni di esercizio dell'albero: coppia nominale e massima, velocità, avviamenti per turno, montaggio e allineamento a carico dell'utilizzatore, oltre a una garanzia di buon funzionamento per un tempo determinato. Il fornitore aveva rispettato la parte documentale: certificato del materiale, controllo dimensionale, prova di durezza a campione. Su questi punti la tesi è un fatto documentato.
Il punto debole sta altrove. Il disegno del fornitore prescriveva per i raccordi raggio e finitura precisi, perché lì la tensione si concentra. Il rapporto di controllo alla consegna non riportava alcuna misura di rugosità: verificava le quote, non la finitura. Un dato mancante non è una prova contraria, ma lascia scoperta la tesi «il pezzo era conforme in ogni sua parte», e il rilievo sul pezzo gemello suggerisce il contrario in quel punto.
Qualificare il difetto (vizio, mancanza di qualità, difetto di funzionamento nel periodo garantito: artt. 1490, 1497 e 1512 c.c.) spetta al difensore; la relazione gli dice quale caratteristica si discosta dal disegno, di quanto, con quale effetto sulla rottura.
Antitesi dell'utilizzatore: l'esercizio reale, il montaggio e la manutenzione
Le registrazioni della linea, ottenute dal difensore e lette in contraddittorio, hanno cambiato il quadro. Prima della rottura la coppia presenta picchi ripetuti oltre il massimo di specifica, concentrati negli avviamenti a linea carica, più frequenti di quelli previsti dal contratto: fatto documentato, perché i valori vengono dal sistema di controllo dell'utilizzatore. Il registro di manutenzione conferma l'intervento sul giunto senza verifica di allineamento registrata: un disallineamento aggiunge all'albero la flessione ciclica che alimenta la fatica al raccordo. Che ci sia stato è un'ipotesi compatibile, non un fatto: nessuno lo ha misurato prima della rottura.
Il pezzo sostitutivo «senza problemi» non discrimina fra le tesi: è di altro produttore, con raccordi diversi, in esercizio da troppo poco per confronti sulla vita a fatica. È un'evidenza non discriminante, secondo l'articolo sul nesso causale tecnico.
Che cosa dicono le evidenze: l'albero delle cause e il grado di certezza
Le evidenze compongono un albero con tre rami. Materiale: conforme, ramo chiuso dalle prove. Progetto e lavorazione: geometria conforme, finitura del raccordo peggiore della tolleranza sul pezzo gemello, concentrazione di tensione più alta del previsto; inferenza. Esercizio: picchi di coppia oltre specifica e avviamenti più frequenti; fatto documentato; disallineamento dopo la manutenzione, ipotesi compatibile.
Il meccanismo è la fatica, innescata al raccordo, alimentata da carichi ciclici superiori a quelli di contratto. Nessuno dei due rami aperti basta da solo, a nostra lettura: con i carichi di specifica quel raccordo avrebbe avuto una vita molto più lunga; con un raccordo a disegno i picchi registrati l'avrebbero comunque accorciata. Il peso di ciascun fattore non è quantificabile senza prove a fatica su pezzi gemelli, fuori dal perimetro dell'incarico: nella relazione la ripartizione è dichiarata stima.
Da qui il semaforo giallo esposto in apertura. Per il verde servirebbero prove a fatica comparative su pezzi dello stesso lotto e con raccordo a disegno, la rugosità di altri pezzi consegnati, le registrazioni della linea per l'intero esercizio. Sono gli accertamenti da proporre in sede di consulenza tecnica, preventiva o in causa.
Perizia failure analysis a Milano: che cosa ha ricevuto il difensore del fornitore
Per lo studio legale che difende un'impresa fornitrice il valore di una perizia failure analysis a Milano sta nel sapere prima della controparte dove la tesi regge e dove no. Dall'incarico sono usciti quattro documenti.
Relazione tecnica di parte in tre blocchi: dati acquisiti (verbale di presa in carico, rapporto di prova con fotografie della frattura, rilievi sul pezzo gemello, estratti delle registrazioni), lettura tecnica con modalità, origine, meccanismo e cause distinti, conclusioni con il grado di certezza. La relazione avversaria vi è confrontata sui dati che le mancano, non sul giudizio del suo autore.
Elenco degli accertamenti integrativi: prove a fatica comparative, rugosità di altri pezzi del lotto, registrazioni complete, misura dell'allineamento attuale. Servono per passare al verde, o per scoprire che la finitura pesa più del previsto: in entrambi i casi il difensore lo saprebbe prima.
Quesiti per una consulenza tecnica, perché il consulente d'ufficio risponda separatamente su modalità di guasto, origine, conformità del pezzo e conformità dell'esercizio, in un accertamento tecnico preventivo (artt. 696 e 696-bis c.p.c.) come nel giudizio.
Nota sui punti da non sostenere: la tesi «il pezzo era conforme in ogni sua parte» era esposta a una contestazione facile sulla finitura. Meglio sostenere con i documenti materiale conforme ed esercizio fuori specifica, e pesare la finitura, che vedersela opporre in udienza. I limiti del ruolo sono nell'articolo sul consulente tecnico di parte.
Perizia Failure Analysis a Milano - ing. F. SALAMANO: chi ha firmato la relazione

La relazione porta la firma dell'Ing. Fabrizio Salamano, ingegnere civile (Politecnico di Torino), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 1995, consulente tecnico d'ufficio e perito del Tribunale di Ivrea, in ingegneria forense dal 1994. Ha curato quesito, presa in carico del pezzo, prove in contraddittorio, confronto con disegno, specifiche e registrazioni, e la relazione di parte, dalla sede di Milano.
Scheda completa dell'Ing. Fabrizio Salamano: iscrizioni, abilitazioni e verifica alla fonte. Responsabile tecnico dell'incarico: Ing. Fabrizio Salamano. Caso pubblicato in forma anonimizzata, come orientamento informativo generale.
Come lavoriamo a Milano: sede, tribunale, laboratori
Milano è una delle sedi dello studio. Per una rottura in esercizio la sequenza è quasi sempre la stessa: una telefonata (02 5656 9756) per fermare pulizie, riaccostamenti e prove non concordate; i documenti di fornitura e, tramite il difensore, quelli dell'altra parte; prelievo e prove in laboratorio con avviso alle altre parti. Operazioni del CTU, prove in contraddittorio e udienze in cui il consulente di parte interviene (art. 201 c.p.c.) si tengono a Milano e nel distretto; lettura e stesura in sede, in contatto con lo studio. Il confronto fra CTP, CTU, ATP e second opinion applicato al foro milanese è nella pagina dedicata alle imprese a Milano; gli altri incarichi della città sono nell'hub Milano, fra cui il caso di infiltrazioni in un edificio milanese letto con la termografia, seguito con lo stesso metodo.
| Dato locale | Riferimento |
|---|---|
| Sede | Sede di Milano (indirizzo non pubblicato) · tel. 02 5656 9756 · lun-ven 9-13 / 14-18 · referente Ing. Fabrizio Salamano |
| Tribunale | Tribunale di Milano, Via Freguglia 1, 20122 Milano · centralino 02/54331 · sezione Consulenti tecnici e periti |
| Corte d'Appello | Corte d'Appello di Milano, Via Freguglia 1, 20122 Milano; il distretto comprende nove tribunali (circondari) |
| Laboratori di prova | Scelti caso per caso, con preferenza per l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018; prelievi siglati e catena di custodia |
| Albi CTU e periti | Ricerca degli iscritti sul portale del Ministero della Giustizia |
| Tempi di attivazione | Concordati per iscritto con il preventivo, secondo l'urgenza di conservare il pezzo e i termini del giudice |
Due limiti da dichiarare. L'Ing. Salamano è iscritto agli albi dei CTU e dei periti a Ivrea, non a Milano: per una nomina d'ufficio contano l'albo telematico milanese e la scelta del giudice; per consulenza di parte, perizia stragiudiziale e second opinion nessun albo è richiesto. Un prelievo distruttivo si esegue con avviso alle altre parti o nelle operazioni del CTU (art. 194 c.p.c.): un campione prelevato in silenzio è contestabile prima di entrare in laboratorio. Altri incarichi con lo stesso Metodo TOP sono nella sezione Case study; il lavoro con il difensore è nella pagina per gli studi legali.
Fonti e riferimenti
- Tribunale di Milano, sito ufficiale (sede, centralino): https://tribunale-milano.giustizia.it/; sezione «Consulenti Tecnici e Periti»: https://tribunale-milano.giustizia.it/it/consulenti_tecnici_e_periti2.page; sezioni specializzate in materia di impresa: https://tribunale-milano.giustizia.it/it/tribunale_delle_imprese.page (consultate il 20/09/2026)
- Corte d'Appello di Milano, sito ufficiale: https://ca-milano.giustizia.it/; circondari del distretto: https://ca-milano.giustizia.it/it/circondari.page
- Ministero della Giustizia, portale degli albi dei consulenti tecnici e dei periti, ricerca iscritti: https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/ricercaIscritti/load
- D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, art. 3, competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art3
- Codice civile, art. 1490, Garanzia per i vizi della cosa venduta: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-i/art1490.html; art. 1495, Termini e condizioni per l'azione: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-i/art1495.html; art. 1497, Mancanza di qualità: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-i/art1497.html; art. 1512, Garanzia di buon funzionamento: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-ii/art1512.html
- Codice di procedura civile, art. 194, Attività del consulente: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art194.html; art. 201, Consulente tecnico di parte: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art201.html; art. 696, Accertamento tecnico e ispezione giudiziale: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/sezione-iv/art696.html; art. 696-bis, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/sezione-iv/art696bis.html
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura: https://store.uni.com/uni-cei-en-iso-iec-17025-2018
Domande frequenti
Quali documenti servono al fornitore per rispondere a una denuncia di vizi su un componente?
Il contratto di fornitura con le specifiche tecniche e le condizioni di garanzia, il disegno costruttivo con le tolleranze, i certificati del materiale, i rapporti di controllo alla consegna, la corrispondenza sulla denuncia dei difetti e, se esiste, la relazione del tecnico dell'utilizzatore. Il consulente li confronta con il pezzo rotto e chiede al difensore di ottenere ciò che sta presso l'altra parte: registrazioni di esercizio, registro di manutenzione, verbale di montaggio.
Come va conservato un componente rotto prima della failure analysis?
Le due metà non vanno riaccostate né pulite: lo sfregamento cancella le tracce sulla superficie di frattura. Il pezzo si fotografa dove si trova, si segna l'orientamento rispetto alla macchina, si protegge dall'ossidazione con un imballo asciutto e si conserva con un verbale che dica chi lo ha preso in carico. Ogni prelievo per il laboratorio va concordato con le altre parti, con campioni siglati e catena di custodia.
Che differenza c'è fra vizio, mancanza di qualità e difetto di funzionamento nella vendita fra imprese?
Sono tre riferimenti diversi del codice civile: la garanzia per i vizi (art. 1490), la mancanza delle qualità promesse o essenziali (art. 1497) e la garanzia di buon funzionamento pattuita per un tempo determinato (art. 1512), con termini di denuncia e prescrizione propri (art. 1495). Quale si applichi lo stabilisce il difensore; il consulente fornisce i fatti tecnici che li distinguono: che cosa ha ceduto, per quale meccanismo, se il pezzo era conforme alle specifiche e se l'esercizio lo era.
Come si organizza l'esame di laboratorio di un componente rotto a Milano?
Dalla sede di Milano si concorda con lo studio legale il prelievo e la consegna del pezzo, con avviso alle altre parti quando l'esame è distruttivo; i campioni partono siglati e con verbale verso un laboratorio di prova, preferibilmente accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per le prove richieste. Il consulente assiste alle prove e ne riporta i risultati distinguendo ciò che è misurato da ciò che è interpretato. Il telefono della sede è 02 5656 9756.
Quale tribunale è competente per una fornitura fra imprese a Milano? La causa va alla sezione impresa?
Per una controversia su un componente fornito a un'azienda milanese il riferimento è il Tribunale di Milano, Via Freguglia 1, con appello alla Corte d'Appello di Milano nella stessa sede. Una vendita fra imprese non rientra fra le materie della sezione specializzata in materia di impresa (proprietà industriale, società, appalti pubblici sopra soglia): resta una causa civile ordinaria. Competenza e rito li valuta il difensore; qui il dato serve a organizzare presenza e operazioni peritali.
Che cosa si può fare se il pezzo rotto è già stato restituito, riparato o rottamato?
Si lavora su ciò che resta: fotografie e video del pezzo prima della rimozione, documenti di trasporto e di presa in carico, pezzi gemelli dello stesso lotto, registrazioni della linea, registro di manutenzione. La lettura della superficie di frattura non è più possibile e la relazione lo dichiara: le conclusioni restano inferenze con un grado di certezza più basso, e il difensore deve saperlo prima di fondare la strategia sulla failure analysis.
L'Ing. Salamano può assistere il fornitore a Milano se è iscritto all'albo CTU di Ivrea?
Sì. Il consulente tecnico di parte non deve essere iscritto all'albo del tribunale della causa: la parte deposita la dichiarazione di nomina nel termine fissato dal giudice (art. 201 c.p.c.) e il consulente assiste alle operazioni del CTU (art. 194 c.p.c.). L'iscrizione dichiarata dell'Ing. Salamano è agli albi dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale di Ivrea; se il giudice di Milano nomina un consulente d'ufficio, lo sceglie dall'albo telematico di Milano.