Perizia Infortunio sul Lavoro a Torino - ing. F. SALAMANO

Case study · 20 settembre 2026 · Torino · verbale di sopralluogo del consulente tecnico di parte, commentato

Luogo
Reparto di produzione di un'azienda manifatturiera nella città metropolitana di Torino, postazione di una macchina con zona operativa protetta da riparo mobile interbloccato
Presenti
Consulente tecnico di parte dell'azienda, responsabile di produzione, tecnico della manutenzione, consulente della controparte (avvisato per iscritto)
Oggetto
Accertamento dello stato della macchina e delle protezioni dopo l'infortunio di un addetto; acquisizione dei documenti aziendali; ricostruzione della sequenza degli eventi
Operazioni
1 stato della macchina · 2 protezioni e interblocchi · 3 documenti aziendali · valutazione tecnica

Esito in sintesi. Questa perizia infortunio sul lavoro a Torino è stata chiesta dal difensore dell'azienda dopo che la controparte aveva sostenuto che il riparo della macchina fosse progettato male e che l'addetto fosse stato costretto a escluderlo per lavorare. Il verbale documenta un riparo conforme e funzionante una volta rimosso l'espediente di esclusione, un ciclo di lavoro che non richiedeva quell'esclusione e controlli aziendali registrati. Semaforo verde sulla tenuta tecnica della tesi; l'autore dell'esclusione resta un dato non disponibile.

Macchina di produzione con riparo mobile aperto e interblocco in evidenza, area delimitata per il rilievo dopo un infortunio sul lavoro a Torino
Il riparo mobile e il suo interblocco sono il primo oggetto del verbale: si fotografano come trovati, prima di toccare qualunque cosa. Immagine illustrativa.

Operazione 1 — stato della macchina

Cronologia in sei tappe di una perizia infortunio sul lavoro nel Torinese: incarico del difensore, lettura dei verbali, sopralluogo sulla macchina, verifica delle protezioni, ricostruzione della catena, esito tecnico
Le sei tappe dell'incarico. Il sopralluogo è la terza, non la prima: prima si leggono i verbali dell'organo di vigilanza e si chiede che la macchina resti com'è.

Dal verbale. La macchina si trova nella posizione di lavoro, alimentazione elettrica sezionata e lucchettata dal tecnico della manutenzione dopo l'evento, come dichiarato a verbale. Il riparo mobile della zona operativa è in posizione aperta. La targa di identificazione riporta marcatura CE, costruttore, modello e anno; il manuale d'uso è disponibile in reparto. Si eseguono fotografie d'insieme da quattro punti fissi e fotografie di dettaglio numerate della zona operativa, degli organi di comando, del riparo e del suo attuatore. Non si sposta alcun elemento.

Commento. La prima operazione serve a fissare uno stato dei luoghi opponibile. Se l'azienda avesse ripristinato la protezione o rimesso in produzione la macchina prima del sopralluogo, la controparte avrebbe potuto sostenere che lo stato documentato non era quello dell'evento. La richiesta di non toccare nulla è stata la prima cosa chiesta al difensore (metodo nell'articolo sulla preservazione delle evidenze). Il sezionamento con lucchetto è una cautela, non un'alterazione: va a verbale con chi l'ha eseguito e quando.

Dal verbale. Si rilevano le dimensioni della zona operativa, la posizione dei comandi rispetto all'apertura del riparo e la distanza fra l'apertura e il punto pericoloso più vicino. Si annota la presenza di un arresto di emergenza sul pannello di comando, con fungo integro e non premuto al momento del rilievo. Non si osservano segni di urto o deformazione delle guide del riparo.

Commento. Le misure di questa fase sono quelle da confrontare con le distanze di sicurezza della UNI EN ISO 13857:2020: senza rilievo sulla macchina, ogni discussione sul riparo resta un'opinione. L'assenza di deformazioni sulle guide pesa contro l'ipotesi di un riparo forzato o rotto.

Operazione 2 — protezioni e interblocchi

Dal verbale. L'attuatore dell'interblocco del riparo mobile è trovato inserito nel dispositivo, mentre il riparo è aperto: un secondo attuatore, non appartenente alla macchina, è fissato al corpo del dispositivo con un mezzo di fortuna. Il componente viene fotografato in posizione, siglato e, previa dichiarazione a verbale dei presenti, rimosso e conservato in busta sigillata. Con il riparo chiuso e l'attuatore originale inserito, si ripristina l'alimentazione alla presenza del tecnico della manutenzione e si esegue la prova funzionale: all'apertura del riparo il ciclo si arresta. La prova è ripetuta tre volte con esito identico. Le protezioni fisse perimetrali sono presenti, fissate con viti che richiedono un utensile e prive di segni di rimozione recente.

Catena degli eventi in cinque anelli: stato della macchina, protezione esclusa, accesso alla zona pericolosa, contatto, infortunio; ogni anello va provato, non presunto
La catena degli eventi come l'ha ricostruita il verbale. L'anello «protezione esclusa» è un fatto documentato; chi l'ha esclusa e quando è un dato non disponibile, e la relazione lo scrive così.

Commento. Questa è l'operazione decisiva per il difensore dell'azienda. La controparte sosteneva che il riparo fosse «progettato male» e che l'esclusione fosse l'unico modo di lavorare. Il verbale documenta tre fatti che rispondono a quella tesi. Primo: il dispositivo di interblocco, una volta liberato dall'espediente, funziona come progettato. Secondo: l'espediente non è un componente della macchina, non compare nel manuale né nella distinta del costruttore, e il suo fissaggio di fortuna esclude che sia stato installato in fabbrica. Terzo: le protezioni fisse non sono state rimosse, quindi l'accesso alla zona pericolosa è avvenuto attraverso il riparo mobile aperto con l'interblocco escluso, non da un altro varco.

Commento sulla cautela. Rimozione in contraddittorio, dopo fotografie e con verbale firmato: un reperto prelevato senza avviso alla controparte è contestabile prima di essere esaminato. Prova funzionale con alimentazione ripristinata solo per il tempo necessario e zona operativa libera: non si crea un secondo rischio per provare il primo.

Operazione 3 — documenti aziendali

Dal verbale. L'azienda consegna copia della dichiarazione CE di conformità e del manuale d'uso e manutenzione della macchina; del documento di valutazione dei rischi con la scheda della postazione; del registro di controllo con le verifiche periodiche del riparo e dell'interblocco, l'ultima delle quali antecedente all'evento e con esito «funzionante»; delle istruzioni operative della postazione, che descrivono il ciclo con riparo chiuso; degli attestati di formazione e addestramento dell'addetto sulla macchina; dei tempi di ciclo registrati dal sistema di produzione nelle settimane precedenti. Si acquisisce copia del verbale di primo accesso dell'organo di vigilanza.

Commento. La dichiarazione CE e il manuale stabiliscono qual era il modo d'uso previsto dal costruttore: il ciclo a riparo chiuso, con carico e scarico a macchina ferma. Il registro di controllo documenta che l'azienda verificava periodicamente l'interblocco e che alla verifica precedente era funzionante: è il documento che sposta l'esclusione in una finestra di tempo, pur senza dire chi l'abbia operata. I tempi di ciclo registrati sono stati confrontati con il tempo di un ciclo a riparo chiuso: la produzione ottenuta nelle settimane precedenti era compatibile con il funzionamento previsto, e questo indebolisce la tesi che il riparo «impedisse di lavorare». Istruzioni operative e formazione dicono che il modo corretto era noto. Quando e da chi l'espediente sia stato applicato, i documenti non lo dicono: la relazione lo dichiara come dato mancante.

Commento sui riferimenti. Riferimenti verificati, citati senza interpretazioni: gli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 (requisiti di sicurezza delle attrezzature e obblighi del datore di lavoro, compresi manutenzione e controllo), l'art. 2087 c.c., la Direttiva 2006/42/CE per una macchina immessa sul mercato sotto la sua vigenza, la UNI EN ISO 12100:2010 per la valutazione e la riduzione del rischio nella progettazione. Il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, applicabile dal 20 gennaio 2027, sostituirà la direttiva: non incide su questa macchina. Se questi riferimenti fondino una responsabilità è valutazione giuridica.

Valutazione tecnica: perizia infortunio sul lavoro a Torino, che cosa dicono le evidenze

Una perizia infortunio sul lavoro a Torino per il difensore dell'azienda deve rispondere a una domanda sola, prima di tutte le altre: la sequenza degli eventi è compatibile con un riparo conforme reso inefficace da un'esclusione, oppure con un riparo inadeguato che rendeva l'esclusione necessaria? Le due ipotesi sono state confrontate con le evidenze secondo lo schema dell'articolo sul nesso causale tecnico, distinguendo per ciascuna fatto documentato, inferenza e ipotesi.

Ipotesi Evidenze a favore Evidenze contro Stato
Riparo conforme, interblocco escluso da un espediente estraneo alla macchina Interblocco funzionante alla prova ripetuta; espediente non di serie con fissaggio di fortuna; protezioni fisse integre; registro di controllo con verifica «funzionante» precedente all'evento; tempi di ciclo compatibili con il lavoro a riparo chiuso Autore e data dell'esclusione non accertabili con mezzi tecnici Sostenuta dai fatti documentati; l'anello mancante è dichiarato
Riparo inadeguato per progettazione, esclusione necessaria per lavorare Affermazione della controparte; disagio operativo riferito da un addetto (dichiarazione, non misura) Distanze e aperture del riparo confrontate con la norma sulle distanze di sicurezza; ciclo previsto dal manuale eseguibile a riparo chiuso; produzione registrata compatibile con quel ciclo; nessuna deformazione delle guide Non supportata dalle evidenze rilevate
Guasto dell'interblocco indipendente dall'espediente Nessuna Prova funzionale positiva tre volte dopo la rimozione dell'espediente; nessun intervento di riparazione a registro Esclusa dalle prove

Un punto è stato trattato con prudenza, perché la controparte lo avrebbe sollevato: un espediente era applicabile all'interblocco. La relazione confronta il dispositivo con quelli di macchine analoghe della stessa generazione e con la valutazione dei rischi del costruttore, e lascia al difensore la parte giuridica: dire che una protezione «poteva» essere esclusa non è dire che era progettata male. Il metodo è nell'articolo sulla ricostruzione tecnica di un infortunio sul lavoro, nella parte sul confronto con il riferimento dovuto.

Che cosa dimostra il verbale

Schema tesi del committente, prove raccolte, che cosa regge, con semaforo verde: tesi sostenibile sulla tenuta tecnica, non sull'esito
La tesi dell'azienda passa attraverso le prove del verbale e ne esce sostenuta: riparo conforme, interblocco funzionante, esclusione estranea al progetto. Il semaforo è sulla tenuta tecnica, mai sull'esito del giudizio.

Semaforo verde — tesi sostenibile: il riparo mobile e il suo interblocco erano conformi al progetto del costruttore e funzionanti; l'esclusione è avvenuta con un componente estraneo alla macchina, applicato con mezzi di fortuna, in un ciclo di lavoro che non la richiedeva; i controlli periodici erano registrati. Il semaforo riguarda la tenuta tecnica di questa tesi in contraddittorio, non l'esito del giudizio e non il riparto delle responsabilità, che restano al difensore e al giudice.

Il verbale dimostra fatti verificabili da chiunque rifaccia le stesse operazioni: fotografie numerate con riferimento metrico, misure delle aperture, prova funzionale ripetuta in contraddittorio, reperto in busta sigillata, documenti aziendali in copia con la fonte. Quello che non dimostra sta scritto nella relazione: chi ha applicato l'espediente, quando, se un preposto lo avesse visto. Su questi punti il difensore lavora con testimonianze e documenti organizzativi, non con la tecnica.

Al difensore sono andati quattro documenti: il verbale firmato dai presenti con l'allegato fotografico; la relazione di parte, che confronta le ipotesi come nella tabella e dichiara i dati mancanti; i quesiti per una consulenza d'ufficio, formulati perché il consulente del giudice risponda separatamente su conformità del riparo, funzionalità dell'interblocco e compatibilità della sequenza; una nota sui punti da non sostenere, primo fra tutti che l'esclusione fosse impossibile: era possibile, e la difesa parte da lì. Che cosa può e non può fare questa figura è spiegato nell'articolo sul consulente tecnico di parte; come si formulano i quesiti è nella pagina sul quesito tecnico per la CTU.

Perizia Infortunio sul Lavoro a Torino - ing. F. SALAMANO: chi ha firmato il verbale

Ing. Fabrizio Salamano, ingegnere forense, consulente tecnico di parte e CTU — ritratto professionale
Ing. Fabrizio Salamano, che ha condotto il sopralluogo e firmato verbale e relazione come consulente tecnico di parte dell'azienda, dalla sede di Torino. La scheda completa, con qualifiche e sedi, è nella pagina del professionista.

Verbale e relazione portano la firma dell'Ing. Fabrizio Salamano, ingegnere civile (Politecnico di Torino), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, consulente tecnico d'ufficio e perito del Tribunale di Ivrea, in ingegneria forense dal 1994. Ha curato la lettura dei verbali dell'organo di vigilanza, il piano delle operazioni, il sopralluogo con le prove funzionali, la lettura dei documenti aziendali e la relazione di parte; ai rilievi fotografici e metrici ha collaborato il Geom. Francesco Salamano, che nello studio si occupa di sopralluoghi e rilievi peritali.

Scheda completa dell'Ing. Fabrizio Salamano: iscrizioni, abilitazioni e verifica alla fonte. Responsabile tecnico dell'incarico: Ing. Fabrizio Salamano. Caso pubblicato in forma anonimizzata, come orientamento informativo generale; nessun elemento consente di identificare l'azienda o l'addetto.

Sede di Torino: sopralluoghi in azienda, tribunale, presenza in udienza

Torino è una delle sedi dello studio: la telefonata per bloccare il ripristino della protezione e la rimessa in produzione arriva allo 011 1883 7127, e il sopralluogo si organizza nei tempi concordati per iscritto, secondo l'urgenza di conservare lo stato dei luoghi e i vincoli dell'organo di vigilanza. Le operazioni in azienda, la partecipazione alle operazioni del consulente d'ufficio (art. 194 c.p.c.) e la presenza alle udienze in cui il consulente di parte interviene (art. 201 c.p.c.) si tengono a Torino e nei comuni della città metropolitana; la lettura dei documenti e la stesura si fanno in sede, in contatto con lo studio legale. La procedura passo-passo per chi nomina un consulente di parte nel foro torinese è nella guida per studi legali e imprese a Torino; servizi e tribunali del distretto sono nell'hub Torino.

Dato locale Riferimento
Sede Torino (indirizzo non pubblicato) · tel. 011 1883 7127 · lun-ven 9-13 / 14-18 · referente Ing. Fabrizio Salamano
Tribunale Tribunale di Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130, 10138 Torino · centralino 011 4327111 · pagina Albo CTU e Periti
Corte d'Appello Corte d'Appello di Torino, stesso palazzo del Tribunale; il distretto comprende dieci tribunali (circondari)
Albi CTU e periti Ricerca degli iscritti sul portale del Ministero della Giustizia
Sopralluogo in azienda Richiesta scritta di non ripristinare né rimettere in produzione la macchina; avviso alle altre parti; verbale con fotografie numerate, misure e prove funzionali; reperti in busta sigillata
Tempi di attivazione Concordati per iscritto con il preventivo, in funzione dell'urgenza di conservare lo stato dei luoghi e dei termini fissati dal giudice

Tre limiti da dichiarare. L'Ing. Salamano è iscritto agli albi dei CTU e dei periti a Ivrea, non a Torino: per una nomina d'ufficio a Torino contano l'albo telematico torinese e la scelta del giudice (art. 61 c.p.c.); per la consulenza di parte nessun albo è richiesto (art. 201 c.p.c.). Quale sezione del Tribunale tratti la causa e con quale rito, compreso l'eventuale rito del lavoro se l'azione è del dipendente contro il datore, lo valuta il difensore: questa pagina non lo attribuisce. Al 20/09/2026 il Tribunale di Torino non pubblica un protocollo CTU in materia edilizia o infortunistica: le operazioni seguono il codice di rito e le indicazioni del giudice. Gli altri verbali e relazioni pubblicati sono nella sezione Case study, il modo di lavorare è il Metodo TOP, il rapporto con il difensore è nella pagina per gli studi legali.

Domande frequenti

Quali documenti aziendali servono al consulente di parte dopo un infortunio a una macchina?

La dichiarazione CE di conformità e il manuale d'uso della macchina, il documento di valutazione dei rischi con la scheda della postazione, il registro di controllo e le schede di manutenzione, gli attestati di formazione e di addestramento dell'addetto, le istruzioni operative della postazione, i verbali dell'organo di vigilanza e le fotografie scattate subito dopo l'evento. Se la macchina è stata modificata nel tempo, servono anche gli ordini di lavoro delle modifiche.

Se la protezione risulta esclusa, la posizione dell'azienda è compromessa?

Non necessariamente, ma dipende da che cosa si riesce a provare. Tecnicamente contano tre cose: se il riparo e l'interblocco erano conformi e funzionanti prima dell'esclusione, se il modo di lavorare previsto rendeva l'esclusione inutile e se i controlli aziendali erano documentati. Chi ha escluso la protezione e da quanto tempo di norma non è accertabile con strumenti tecnici; come questo pesi sugli obblighi del datore di lavoro è una valutazione che spetta al difensore.

Il consulente di parte può dire chi ha manomesso l'interblocco?

No, salvo evidenze dirette come registrazioni o testimonianze, che non sono materia tecnica. Il consulente accerta lo stato dell'attuatore e dell'espediente usato, l'assenza di quel componente dal progetto della macchina, la funzionalità dell'interblocco una volta rimosso l'espediente e la compatibilità della sequenza degli eventi con le tracce; sull'autore dell'esclusione scrive «dato non disponibile» e lo dichiara come tale nella relazione.

Come si organizza il sopralluogo in un'azienda a Torino o nella città metropolitana?

Dalla sede di Torino, con una telefonata allo 011 1883 7127 per concordare data, presenti e perimetro. Prima si chiede all'azienda di non rimettere in produzione la macchina né di ripristinare la protezione; se l'organo di vigilanza ha posto un sequestro, si opera solo con le autorizzazioni del caso. Sul posto si redige un verbale con fotografie numerate, misure e prove funzionali, alla presenza dei tecnici delle altre parti quando l'accesso può incidere su prove comuni.

Quale tribunale è competente per la causa civile di un infortunio avvenuto a Torino?

Per un'azienda torinese il riferimento è il Tribunale di Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130, con la Corte d'Appello di Torino nello stesso palazzo. Se l'azione è del dipendente contro il datore di lavoro può seguire il rito del lavoro; quale sezione tratti la causa e con quale rito lo valuta il difensore. Qui si indica il riferimento utile per organizzare presenza alle operazioni peritali e alle udienze in cui interviene il consulente di parte.

L'iscrizione all'albo CTU di Ivrea basta per assistere un'azienda davanti al Tribunale di Torino?

Sì: la consulenza tecnica di parte non richiede l'iscrizione all'albo del tribunale della causa (art. 201 c.p.c.), e l'iscrizione dichiarata dell'Ing. Salamano è agli albi dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale di Ivrea, nel distretto della Corte d'Appello di Torino. Una nomina d'ufficio a Torino seguirebbe invece l'albo telematico di quel tribunale, consultabile sul portale del Ministero della Giustizia, e la scelta del giudice.

Fonti e riferimenti