Ingegnere forense: chi è, che cosa fa e quali ruoli assume nel processo

L'ingegnere forense è un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri che applica il metodo e le conoscenze dell'ingegneria all'accertamento di fatti tecnici rilevanti per un giudizio o per una controversia: ricostruisce che cosa è accaduto e perché, e lo documenta in una relazione verificabile. Nel processo assume ruoli definiti dalla legge: CTU o CTP nel civile; perito, consulente del pubblico ministero o della difesa nel penale; consulente tecnico d'ufficio o di parte nell'amministrativo. «Forense» indica il contesto in cui la competenza viene usata, non una disciplina a sé. La guida spiega ruoli, competenze e ambiti, con due sezioni dedicate a Torino e a Milano.
- Chi è l'ingegnere forense (e chi non è)
- I ruoli dell'ingegnere forense nel processo: una tabella
- Che cosa fa l'ingegnere forense
- Nel processo civile: CTU e CTP
- Nel processo penale: perito, consulente del PM, consulente della difesa
- Nel processo amministrativo: verificazione e consulenza tecnica
- Fuori dal processo: parere, perizia di parte, second opinion
- Competenze: il ponte fra tecnica e diritto
- Ambiti tipici dell'ingegnere forense
- Albo CTU e albo dei periti dopo il D.M. 109/2023
- Ingegnere forense a Torino
- Ingegnere forense a Milano
- Come sceglierlo
- Come si diventa ingegnere forense
- Checklist finale
- Fonti e riferimenti
Chi è l'ingegnere forense (e chi non è)
L'ingegneria forense è l'applicazione del metodo ingegneristico ai fatti che entrano in una controversia; il metodo è descritto nella guida sul metodo dell'ingegneria forense. Qui interessa la persona: requisiti e ruoli.
Ingegnere forense, «ingegnere legale» e perito
Tre espressioni circolano come sinonimi e non lo sono.
- Ingegnere forense è un ingegnere che lavora su fatti tecnici destinati a un giudice, a un arbitro, a un mediatore o a una trattativa fra avvocati. La competenza resta quella dell'ingegneria civile, strutturale, impiantistica o meccanica; cambia il lettore, che è un giurista con un avversario di fronte.
- Ingegnere «legale» o «giuridico» è un'espressione di alcune fonti per chi cura l'interfaccia fra tecnica e norme anche senza contenzioso. Non è una qualifica dell'ordinamento.
- Perito, in senso tecnico, è l'ausiliario nominato dal giudice nel processo penale (artt. 220-221 c.p.p.); nel linguaggio comune indica qualunque tecnico che scrive una perizia. Quando un avvocato dice «il nostro perito» intende quasi sempre un consulente di parte.
Requisiti e formazione
Il requisito minimo è l'iscrizione all'albo degli ingegneri, che presuppone laurea ed esame di Stato: la legge 1395/1923 riserva il titolo ai diplomati nei corsi autorizzati e riserva agli iscritti le perizie e gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito della professione (art. 4). L'albo è articolato in sezioni e settori (civile e ambientale, industriale, dell'informazione: art. 45 del D.P.R. 328/2001) e non contiene una qualifica «forense» distinta da questa iscrizione: la specializzazione è una formazione, non un'abilitazione.
La formazione ha oggi una forma strutturata: il master in Ingegneria Forense del Politecnico di Torino (avviato nel marzo 2018: 12 mesi, 60 CFU, 400 ore di lezione oltre a tirocinio e tesi, con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e il Tribunale di Torino; dati del comunicato dell'ateneo del 4 dicembre 2017), il corso di formazione permanente «Ingegneria forense: la consulenza tecnica nel procedimento civile e penale» del Politecnico di Milano, realizzato con la collaborazione del Tribunale di Milano (undicesima edizione nel 2022), le commissioni di ingegneria forense degli Ordini provinciali. Gli albi dei consulenti tecnici e dei periti sono trattati più avanti.
I ruoli dell'ingegnere forense nel processo: una tabella
La stessa persona può essere, in procedimenti diversi, consulente del giudice, della parte o del pubblico ministero. La tabella riunisce gli otto ruoli tipici che un ingegnere assume come consulente tecnico; i paragrafi successivi li descrivono.
| Ruolo | Chi lo nomina | Per chi lavora | Norma | Output |
|---|---|---|---|---|
| Consulente tecnico d'ufficio (CTU) | Il giudice civile | Il giudice, come ausiliario | Artt. 61 e 191 c.p.c.; albo art. 13 disp. att. c.p.c. | Relazione che risponde ai quesiti, con valutazione delle osservazioni delle parti |
| Consulente tecnico di parte (CTP) | La parte, nel termine fissato dal giudice | La parte che lo nomina | Art. 201 c.p.c. | Osservazioni alle operazioni e alla relazione del CTU; note tecniche per il difensore |
| Consulente in accertamento tecnico preventivo | Il giudice (CTU) o la parte (CTP), prima della causa | Il giudice o la parte | Artt. 696 e 696-bis c.p.c. | Accertamento dello stato dei luoghi o delle cose; relazione con tentativo di conciliazione (696-bis) |
| Perito | Il giudice penale | Il giudice | Artt. 220-221 c.p.p. | Perizia, esposta in udienza e sottoposta a esame |
| Consulente tecnico del pubblico ministero | Il pubblico ministero | L'accusa, nelle indagini | Artt. 359-360 c.p.p. | Accertamenti, rilievi e relazione; partecipazione agli accertamenti irripetibili |
| Consulente tecnico delle parti private (penale) | Le parti private (indagato o imputato, parte civile; la persona offesa negli accertamenti tecnici non ripetibili), di regola tramite il difensore | La parte che lo nomina | Artt. 225 e 233 c.p.p. | Memorie e osservazioni; partecipazione alla perizia e agli accertamenti irripetibili |
| Consulente tecnico d'ufficio (amministrativo) | Il giudice amministrativo | Il giudice | Artt. 19, 63, 66 e 67 c.p.a. | Consulenza tecnica in contraddittorio con i consulenti delle parti. La verificazione (art. 66 c.p.a.) è invece affidata a un organismo pubblico, dentro il quale il singolo tecnico può operare, non a un professionista incaricato in proprio |
| Consulente stragiudiziale | Il cliente o il suo avvocato | Il cliente | Nessuna norma processuale specifica | Parere pro veritate, perizia di parte, second opinion, relazione per arbitrato o mediazione |
Due ruoli non si cumulano nello stesso procedimento: nel civile il consulente d'ufficio può essere ricusato per i motivi dell'art. 51 c.p.c., fra cui aver prestato assistenza come consulente tecnico nella causa (art. 63 c.p.c.); nel penale non può essere perito chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (art. 222 c.p.p.). Chi ha assistito una parte, anche in fase stragiudiziale, lo dichiara se viene poi proposto come ausiliario del giudice; chi assume un incarico di parte dichiara per iscritto l'assenza di rapporti con le altre parti.
Che cosa fa l'ingegnere forense
Che cosa fa, in concreto, l'ingegnere forense? Cinque attività, identiche in ogni ruolo; cambia solo il destinatario.
- Accerta i fatti. Sopralluogo, rilievo, misure, fotografie, campionamento, documenti di progetto e di cantiere. È la fase in cui le evidenze si conservano o si perdono: come proteggerle è spiegato nella guida sulla preservazione delle evidenze dopo un sinistro.
- Ricostruisce la sequenza. Ordina i fatti nel tempo e nello spazio, distingue l'osservato dal dedotto, individua i dati mancanti.
- Individua cause e concause. Formula le ipotesi compatibili con le evidenze, esclude quelle contraddette dai dati, dichiara il grado di confidenza. Stabilire un nesso causale tecnico senza confonderlo con una correlazione è il cuore del lavoro.
- Quantifica. Danno, costo di ripristino, riduzione di valore, tempi: con il metodo di stima dichiarato e i limiti dei dati.
- Scrive e sostiene. Relazione leggibile da un giurista, con indice, sintesi e separazione fra fatti e valutazioni; poi contraddittorio nelle operazioni peritali, nelle osservazioni, in udienza.

Nel processo civile: CTU e CTP
Il codice di procedura civile non definisce l'ingegnere forense; definisce due ruoli che può ricoprire.
Il CTU: ausiliario del giudice
Il giudice «può farsi assistere» da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scelti «normalmente» tra gli iscritti in albi speciali (art. 61 c.p.c.). La nomina avviene con ordinanza del giudice istruttore, che nomina il consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire (art. 191 c.p.c.). Il CTU risponde ai quesiti, non alla domanda giudiziale: la qualità della relazione dipende da come è scritto il quesito (guida su come formulare il quesito tecnico per il CTU). L'albo è tenuto presso ogni tribunale, diviso per categorie (art. 13 disp. att. c.p.c.); un non iscritto può essere incaricato solo con provvedimento motivato (art. 22 disp. att. c.p.c.).
Il CTP: consulente della parte
La parte può nominare un proprio consulente tecnico nel termine fissato dal giudice; il consulente di parte assiste alle operazioni del CTU e svolge le proprie osservazioni (art. 201 c.p.c.). Il CTP non è un avversario del CTU: fa entrare nel contraddittorio dati, misure e ipotesi della parte quando possono ancora incidere. Il dettaglio è nell'articolo sul consulente tecnico di parte; la contestazione motivata della relazione depositata, in quello su come contestare una CTU.
L'accertamento tecnico preventivo
Quando c'è urgenza di verificare lo stato dei luoghi o delle cose prima della causa, la parte può chiedere un accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.), che può comprendere anche valutazioni su cause e danni. La consulenza tecnica preventiva dell'art. 696-bis c.p.c., che non richiede il presupposto dell'urgenza, ha un fine diverso: accertare e determinare i crediti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, con un tentativo di conciliazione affidato al consulente; se la conciliazione riesce, il verbale può acquistare efficacia di titolo esecutivo. In entrambi i casi la controversia può ancora chiudersi senza processo.
Nel processo penale: perito, consulente del PM, consulente della difesa
Nel processo penale l'ingegnere forense incontra tre ruoli che il linguaggio corrente confonde e che il codice tiene distinti.
Il perito
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.). Il perito è nominato dal giudice, che lo sceglie «tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina» (art. 221 c.p.p.); espone il parere, di regola in udienza, e può essere esaminato dalle parti. È l'unico dei tre ruoli che lavora per il giudice.
Il consulente tecnico del pubblico ministero
Nelle indagini preliminari il pubblico ministero può avvalersi di consulenti tecnici per accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (art. 359 c.p.p.). Quando l'accertamento riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, cioè è irripetibile, il PM avvisa senza ritardo l'indagato, la persona offesa e i difensori, che possono nominare consulenti e partecipare (art. 360 c.p.p.). Per un incendio, un crollo o un guasto è spesso il momento decisivo: le evidenze si raccolgono una volta sola.
Il consulente della difesa e delle altre parti
Quando è disposta una perizia, il pubblico ministero e le parti private possono nominare consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti (art. 225 c.p.p.); quando non è stata disposta perizia ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti, che possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie (art. 233 c.p.p.). Nella pratica il consulente della difesa entra spesso tardi, a luoghi modificati e reperti trasferiti: da qui l'importanza di chiedere subito la conservazione delle evidenze e di partecipare agli accertamenti irripetibili.
Nel processo amministrativo: verificazione e consulenza tecnica
Il codice del processo amministrativo prevede due strumenti istruttori tecnici che le guide sull'ingegnere forense non distinguono: quando servono l'accertamento di fatti o valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare una verificazione «ovvero, se indispensabile», disporre una consulenza tecnica (art. 63 c.p.a.). La verificazione è affidata «a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche» (art. 19 c.p.a.), con un'ordinanza che individua l'organismo, formula i quesiti e fissa il termine per la relazione (art. 66 c.p.a.). La consulenza tecnica d'ufficio può essere affidata a dipendenti pubblici, a professionisti iscritti negli albi dei consulenti tecnici dei tribunali o ad altri soggetti di particolare competenza tecnica (art. 19 c.p.a.) e prevede termini per la nomina dei consulenti di parte, la trasmissione alle parti di uno schema di relazione e le loro osservazioni (art. 67 c.p.a.). La differenza è soggettiva (organismo pubblico contro professionista), di grado (la consulenza è disposta solo «se indispensabile») e procedurale (il contraddittorio strutturato con i consulenti di parte è previsto espressamente solo per la consulenza tecnica); nella prassi la verificazione serve soprattutto ad accertare fatti, la consulenza quando serve una valutazione tecnica. Il caso tipico è la fase di gara di un appalto pubblico (anomalia dell'offerta, valutazioni tecniche della commissione), oltre a edilizia e urbanistica, ambiente ed espropri. Le controversie sull'esecuzione del contratto — riserve dell'impresa, conformità dell'opera — restano di norma davanti al giudice civile.
Fuori dal processo: parere, perizia di parte, second opinion
Una parte rilevante dell'attività non ha un giudice davanti: il parere pro veritate, la perizia di parte pre-contenzioso che stabilisce se una pretesa è sostenibile prima di formularla, la relazione per un arbitrato o una mediazione. Tre situazioni hanno una guida dedicata: quando chiedere una second opinion tecnica su una relazione già depositata; come impostare la contestazione di una perizia avversaria senza limitarsi a negarne le conclusioni; che cosa comprende la revisione critica di una CTU come servizio per lo studio legale.
Competenze: il ponte fra tecnica e diritto
Dire che l'ingegnere forense «dà voce alla scienza nel processo» descrive un'intenzione, non una competenza. Il ponte fra tecnica e diritto è fatto di quattro capacità verificabili.
La disciplina tecnica
Una fessurazione strutturale, un incendio in un quadro elettrico e la rottura di un componente meccanico richiedono conoscenze diverse. Il primo segno di competenza è saper dire in quale disciplina si colloca il meccanismo in discussione e dove finisce la propria: chi copre ogni settore da solo descrive un limite.
Il metodo: che cosa è osservato, che cosa è dedotto, che cosa è giudicato
Ogni affermazione della relazione appartiene a una di tre fasce: l'osservato o misurato, con strumento e condizioni; l'ipotesi compatibile con le evidenze, da confrontare con le alternative; il giudizio motivato, con grado di confidenza e limiti. Il Metodo TOP rende esplicita questa sequenza. Il claim «Tecnica per Ottenere Prove» va letto così: le prove non si costruiscono, si ricavano dall'analisi delle evidenze, e valgono solo se il percorso che le ha prodotte è ripercorribile.
La lettura del quesito e delle regole processuali
Chi non conosce i termini per la nomina del CTP, per le osservazioni alla relazione, per la partecipazione agli accertamenti irripetibili, arriva tardi anche quando ha ragione. Sapere che cosa il quesito chiede e come si scrive un'osservazione che richiede una risposta nel merito è competenza processuale al servizio della tecnica.
La scrittura per giudici e avvocati

Il destinatario della relazione è quasi sempre un giurista. Una relazione utile ha indice, sintesi in apertura, definizioni dei termini tecnici, figure leggibili e una separazione netta fra fatti e valutazioni: il difensore la usa per decidere se sostenere, integrare o abbandonare una tesi; il giudice la verifica senza tradurla. È il servizio che Ingegneria Forense TOP organizza per gli studi legali: elementi tecnici per valutare, sostenere o contestare una tesi, non una tesi preconfezionata.
Ambiti tipici dell'ingegnere forense
Gli ambiti coincidono con i meccanismi di danno che entrano più spesso in una controversia; ciascuno ha una guida dedicata.
- Vizi e difetti costruttivi: fessurazioni, infiltrazioni, cedimenti, difformità dal progetto; guida sui vizi e difetti costruttivi.
- Incendi: origine, innesco, propagazione, rapporto con impianti e materiali; caso tipico, le cause di un incendio in uno stabilimento industriale.
- Infortuni sul lavoro: dinamica, condizioni della macchina o del luogo, misure di prevenzione; la ricostruzione tecnica di un infortunio sul lavoro.
- Incidenti stradali: velocità, traiettorie, visibilità, compatibilità dei danni; la ricostruzione cinematica degli incidenti stradali.
- Guasti e rotture: componenti meccanici, strutturali, elettrici; la failure analysis risale dal frammento al meccanismo di cedimento.
- Appalti e direzione lavori: responsabilità dell'impresa, del progettista e del direttore dei lavori inadempiente nei vizi d'appalto.
Albo CTU e albo dei periti dopo il D.M. 109/2023
Per gli incarichi d'ufficio la porta d'accesso sono due albi. Quello dei consulenti tecnici è tenuto presso ogni tribunale, diviso in categorie; l'iscrizione richiede tra l'altro la speciale competenza tecnica e l'appartenenza alla rispettiva associazione professionale (artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c.). L'albo dei periti, per il penale, è disciplinato dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (artt. 67 e seguenti disp. att. c.p.p.): è tenuto presso ogni tribunale, diviso in categorie fra cui sempre quella di ingegneria, e vi si iscrive chi è fornito di speciale competenza nella materia.
La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha istituito presso il Ministero della Giustizia un elenco nazionale dei consulenti tecnici, diviso per categorie e settori di specializzazione, tenuto con modalità informatiche e accessibile al pubblico dal portale dei servizi telematici (art. 24-bis disp. att. c.p.c.); il regolamento attuativo, il D.M. 4 agosto 2023, n. 109, ha fissato le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici, i settori di specializzazione, i requisiti di iscrizione e le regole dell'elenco nazionale. Dal 4 marzo 2024 entrambi gli albi, dei consulenti tecnici e dei periti, sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche attraverso il portale del Ministero. Per l'albo dei consulenti tecnici le domande di iscrizione si presentano «tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno» (art. 5 del D.M. 109/2023) e la permanenza dei requisiti è verificata con una revisione biennale (art. 6); per l'albo dei periti il Ministero non indica finestre temporali.
In pratica l'avvocato consulta l'albo del tribunale di riferimento, tenuto in forma telematica, e l'elenco nazionale: verifica se un consulente è iscritto, in quale categoria e con quali specializzazioni. L'iscrizione non è richiesta per il consulente di parte (art. 201 c.p.c.), ma quando c'è indica che il professionista possiede i requisiti dell'art. 15 disp. att. c.p.c.
Ingegnere forense a Torino
Cercare un ingegnere forense a Torino significa, per uno studio legale, cercare un consulente che conosca il Tribunale di Torino e gli albi dei consulenti tecnici e dei periti tenuti presso i tribunali del distretto, e che possa essere sul posto per sopralluoghi e operazioni peritali. Il distretto della Corte d'Appello di Torino comprende i dieci tribunali di Piemonte e Valle d'Aosta: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania e Vercelli. A Torino esiste una formazione accademica dedicata: il master del Politecnico, avviato nel 2018 con l'Ordine degli Ingegneri e il Tribunale di Torino, e la commissione ingegneria forense dell'Ordine.
A che cosa serve la prossimità: sopralluoghi, operazioni peritali sul posto, udienze a chiarimenti, accertamenti irripetibili con preavviso breve. A che cosa non serve: revisione documentale di una relazione, second opinion su una CTU depositata, analisi di un fascicolo fotografico o di un progetto, che si svolgono con la stessa qualità da qualunque sede.
Ingegneria Forense TOP ha sedi operative a Ivrea e a Torino; il team e le sue qualifiche sono presentati nella pagina del team a Ivrea, Torino e Milano.
Ingegnere forense a Milano
Per un ingegnere forense a Milano il contesto è il Tribunale di Milano, dove contenzioso d'impresa, appalti privati e pubblici e controversie assicurative sono tipologie che ricorrono per il tessuto economico dell'area: è un'osservazione di esperienza, non una statistica. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ha una Commissione Ingegneria Forense composta da ingegneri e da avvocati civilisti e penalisti; il Politecnico di Milano ha organizzato, con la collaborazione del Tribunale di Milano, il corso di formazione permanente «Ingegneria forense: la consulenza tecnica nel procedimento civile e penale» (undicesima edizione nel 2022).
Un incarico milanese affidato a un consulente con sede altrove si organizza in due tempi. Il primo è documentale e si svolge a distanza: lettura del fascicolo, individuazione della disciplina e dei dati mancanti, riunioni con lo studio legale da remoto, piano di lavoro con fasi e date. Il secondo richiede la presenza fisica e si programma per tempo: il sopralluogo, le operazioni peritali del CTU, le udienze a chiarimenti e, nel penale, gli accertamenti tecnici non ripetibili dell'art. 360 c.p.p., dove il preavviso è breve e le evidenze si raccolgono una volta sola. Ingegneria Forense TOP opera a Milano con una sede operativa; un incarico milanese segue lo stesso percorso di uno torinese, e la prima lettura del fascicolo precede ogni tesi.
Come sceglierlo
Scegliere un ingegnere forense per una controversia complessa non si fa sul titolo ma su domande precise e documenti da chiedere al primo colloquio. I sei criteri, le domande e i segnali d'allarme sono nella guida su come scegliere un ingegnere forense.
Come si diventa ingegnere forense
Il percorso, in ordine: laurea in ingegneria; esame di Stato e iscrizione all'Ordine degli Ingegneri; esperienza nella disciplina in cui si intende operare, perché l'ingegneria forense presuppone una competenza tecnica, non la sostituisce; per gli incarichi d'ufficio, iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del tribunale e, per il penale, all'albo dei periti; formazione specialistica (master, corsi degli Ordini, commissioni) per le competenze processuali e di scrittura. Il primo incarico di parte nasce di norma dalla fiducia di uno studio legale; il primo incarico d'ufficio, dall'albo.
Checklist finale
Per uno studio legale che deve capire quale ingegnere forense gli serve e in quale ruolo:
- Individuare il tipo di procedimento: civile, penale, amministrativo, arbitrato, mediazione o trattativa stragiudiziale.
- Individuare il ruolo che serve: CTP, consulente della difesa, consulente stragiudiziale, autore di una second opinion.
- Collocare il meccanismo di danno in una disciplina precisa e cercare la competenza in quella disciplina.
- Verificare l'iscrizione all'Ordine e, se pertinente, all'albo CTU o dei periti del tribunale competente, con le specializzazioni dichiarate.
- Controllare le scadenze processuali che coinvolgono il consulente: nomina, operazioni peritali, osservazioni, accertamenti irripetibili.
- Chiedere un piano di lavoro con fasi, date e persone coinvolte, e una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.
- Decidere se la prossimità geografica è necessaria per l'incarico o se il lavoro è documentale.
Se hai un fascicolo con una questione tecnica decisiva e devi capire quale ruolo e quale competenza richiede: Sottoponi un caso. La prima lettura individua disciplina, dati mancanti e scadenze, prima di ogni tesi.
Fonti e riferimenti
- Art. 61 c.p.c., Consulente tecnico — brocardi.it
- Art. 63 c.p.c., Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente (con rinvio all'art. 51 c.p.c.) — brocardi.it
- Art. 191 c.p.c., Nomina del consulente tecnico — brocardi.it
- Art. 201 c.p.c., Consulente tecnico di parte — brocardi.it
- Art. 696 c.p.c., Accertamento tecnico e ispezione giudiziale — brocardi.it
- Art. 696-bis c.p.c., Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite — brocardi.it
- Art. 13 disp. att. c.p.c., Albo dei consulenti tecnici — brocardi.it
- Art. 15 disp. att. c.p.c., Iscrizione e permanenza nell'albo — brocardi.it
- Art. 22 disp. att. c.p.c., Distribuzione degli incarichi — brocardi.it
- Art. 24-bis disp. att. c.p.c., Elenco nazionale dei consulenti tecnici — brocardi.it
- Art. 220 c.p.p., Oggetto della perizia — brocardi.it
- Art. 221 c.p.p., Nomina del perito — brocardi.it
- Art. 222 c.p.p., Incapacità e incompatibilità del perito — brocardi.it
- Art. 225 c.p.p., Nomina del consulente tecnico — brocardi.it
- Art. 233 c.p.p., Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia — brocardi.it
- Art. 359 c.p.p., Consulenti tecnici del pubblico ministero — brocardi.it
- Art. 360 c.p.p., Accertamenti tecnici non ripetibili — brocardi.it
- Art. 67 disp. att. c.p.p., Albo dei periti presso il tribunale — brocardi.it
- Art. 69 disp. att. c.p.p., Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti — brocardi.it
- Art. 19 c.p.a., Verificatore e consulente tecnico — brocardi.it
- Art. 63 c.p.a., Mezzi di prova — brocardi.it
- Art. 66 c.p.a., Verificazione — brocardi.it
- Art. 67 c.p.a., Consulenza tecnica d'ufficio — brocardi.it
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico spese di giustizia, artt. 49 e seguenti (spettanze degli ausiliari del magistrato) e 168 (liquidazione) — normattiva.it
- D.M. 4 agosto 2023, n. 109, Regolamento sulle ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici, i settori di specializzazione, i requisiti di iscrizione e l'elenco nazionale — normattiva.it · giustizia.it, Albi consulenti tecnici e periti
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Riforma del processo civile — normattiva.it
- Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti — normattiva.it
- D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 45, Sezioni e settori dell'albo degli ingegneri — normattiva.it
- Corte di Appello di Torino, Circondari del distretto — ca-torino.giustizia.it
- Politecnico di Torino, comunicato «Al Politecnico di Torino nasce l'ingegnere forense» del 4 dicembre 2017 (master in Ingegneria Forense, avvio marzo 2018) — polito.it
- Politecnico di Milano, corso di formazione permanente «Ingegneria forense: la consulenza tecnica nel procedimento civile e penale», XI edizione 2022, con la collaborazione del Tribunale di Milano — Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Commissione Ingegneria Forense — torino.ordingegneri.it
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Commissione Ingegneria Forense — ordineingegneri.milano.it
Domande frequenti
Ingegnere forense e perito sono la stessa cosa?
No. «Ingegnere forense» descrive una competenza: un ingegnere iscritto all'Ordine che applica il metodo ingegneristico a fatti rilevanti per una controversia. «Perito», in senso tecnico, è il ruolo dell'ausiliario nominato dal giudice nel processo penale (artt. 220-221 c.p.p.); nel linguaggio comune indica qualunque tecnico che redige una perizia. Un ingegnere forense può essere nominato perito, ma può anche operare come CTU, CTP o consulente del pubblico ministero.
Chi nomina l'ingegnere forense?
Dipende dal ruolo. Nel processo civile il CTU è nominato dal giudice (artt. 61 e 191 c.p.c.) e il CTP dalla parte, nel termine fissato dal giudice (art. 201 c.p.c.). Nel penale il perito è nominato dal giudice (art. 221 c.p.p.), il consulente del pubblico ministero dal PM (art. 359 c.p.p.) e i consulenti delle parti private dai rispettivi difensori (artt. 225 e 233 c.p.p.). Fuori dal processo l'incarico è conferito direttamente dal cliente o dal suo avvocato.
Serve l'iscrizione all'albo CTU per fare il consulente tecnico di parte?
L'art. 201 c.p.c. non la richiede: il consulente di parte è scelto dalla parte e non deve essere iscritto nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale. Restano necessarie l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e la competenza nella disciplina del caso. L'iscrizione all'albo CTU, quando c'è, indica che il professionista possiede i requisiti richiesti per gli incarichi d'ufficio (art. 15 disp. att. c.p.c.), ma non è una condizione per assistere una parte.
Un ingegnere forense può essere CTU in un tribunale e CTP in un altro?
Sì, in procedimenti diversi. L'albo dei consulenti tecnici è tenuto presso ogni tribunale (art. 13 disp. att. c.p.c.) e l'iscrizione riguarda quel tribunale; l'attività di consulente di parte non dipende dall'albo e può essere svolta ovunque. Ciò che non è ammesso è cumulare i due ruoli nello stesso procedimento: nel civile il consulente d'ufficio può essere ricusato per i motivi dell'art. 51 c.p.c., fra cui aver prestato assistenza come consulente tecnico nella causa (art. 63 c.p.c.); nel penale non può essere perito chi è stato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (art. 222 c.p.p.). Un consulente serio dichiara per iscritto l'assenza di rapporti con le altre parti.
Che differenza c'è fra CTU civile e perito penale?
Entrambi sono ausiliari del giudice, ma in processi diversi e con regole diverse. Il CTU assiste il giudice civile (art. 61 c.p.c.), risponde a quesiti formulati nell'ordinanza di nomina e opera in contraddittorio con i consulenti delle parti (art. 201 c.p.c.). Il perito è nominato dal giudice penale quando servono competenze tecniche specifiche (art. 220 c.p.p.) e si confronta con i consulenti del pubblico ministero e delle parti private (art. 225 c.p.p.). Nel penale, inoltre, molti accertamenti avvengono già nelle indagini, prima di ogni perizia.
Un ingegnere forense di Torino può operare a Milano?
Sì. L'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri ha valore nazionale e l'attività di consulente di parte, di consulente stragiudiziale e di autore di pareri non è legata a un territorio. Per gli incarichi d'ufficio conta l'albo del tribunale che nomina, con la possibilità per il giudice di scegliere anche fuori albo con provvedimento motivato. Nella pratica la prossimità serve per sopralluoghi, operazioni peritali e udienze; per la revisione documentale di una relazione conta la competenza, non la sede.
Quanto costa un ingegnere forense?
Dipende dal ruolo, dalla fase del procedimento, dalla quantità di documenti, dalla necessità di sopralluoghi, rilievi strumentali o prove di laboratorio e dal numero di operazioni peritali da seguire. Il compenso del CTU è liquidato con decreto motivato del magistrato che procede, secondo il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002, artt. 49 e seguenti e 168); quello del consulente di parte è concordato con il cliente. Prima di ogni cifra serve un preventivo con fasi, tempi e persone coinvolte: i criteri per valutarlo sono nella guida su come scegliere un ingegnere forense.